[Newsflash n. 74]

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 183 (c.d. Milleproroghe), che all’art. 22 ha introdotto alcune disposizioni volte a regolare l’operatività degli intermediari e delle imprese di assicurazione britanniche allo scadere del periodo di transizione (termine fissato al 31 dicembre 2020) previsto dall’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (vedi Newsflash n.67).
Con l’uscita del Regno Unito dall’UE gli intermediari ivi stabiliti vengono considerati come operanti da un Paese terzo, e non più in base al regime di mutuo riconoscimento, con tutte le implicazioni normative da ciò derivanti.
Per poter continuare ad operare nei confronti dei clienti italiani, gli intermediari britannici sono quindi tenuti alternativamente a:

  • presentare un’istanza per operare in Italia come impresa di paese terzo, o
  • costituire un intermediario italiano a cui cedere l’attività.

Intermediari in attesa di autorizzazione
Il decreto Milleproroghe ha previsto un “periodo di grazia” per gli intermediari che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano posto in essere una delle due attività sopra citate ma non abbiano ancora ricevuto né il rilascio né il diniego dell’autorizzazione.
In particolare, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il rilascio/diniego dell’autorizzazione (ma comunque non oltre il 30 giugno 2021) tali soggetti potranno svolgere le attività per le quali è stata richiesta l’autorizzazione continuando a prestare il servizio già esercitato prima del 31.12.2020, almeno per quanto concerne la gestione dei rapporti esistenti in conformità alla normativa nazionale applicabile alle imprese di paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane. In tale periodo, non è tuttavia possibile acquisire nuovi clienti, né modificare i rapporti in essere mentre sono consentite le attività «life-cycle event » per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale.
Con riferimento agli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi resta applicabile il divieto di prestare servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio e dei clienti professionali su richiesta, ai sensi del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998).
Per quanto riguarda gli intermediari che operano mediante lo stabilimento di succursale, questi devono mantenere l’adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (ABF o ACF) e aderiscono ai sistemi di garanzia secondo il relativo Statuto (Fondo Nazionale di Garanzia – FNG o Sistemi di garanzia dei depositi italiani – DGS). Gli intermediari sono incaricati di prendere contatti con tali sistemi di garanzia e perfezionare gli atti richiesti per l’adesione al fine di fornire ai clienti adeguate informazioni il più presto possibile.
Il periodo di grazia si interrompe nel momento in cui l’intermediario dovesse ricevere l’autorizzazione o il suo diniego. In tale ultimo caso, l’intermediario è chiamato a cessare le attività per le quali non ha ricevuto l’autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti.
Durante questo periodo, l’intermediario rimane soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese di paesi terzi e ai relativi poteri delle autorità di vigilanza.

Intermediari che devono cessare l’attività
Il comma 5 dello stesso articolo 22 prevede che gli intermediari non autorizzabili ad operare come soggetti di paesi terzi (ovvero i gestori di fondi, gli istituti di moneta elettronica operanti in libera prestazione di servizi o con punti di contatto o reti di agenti, e gli istituti di pagamento) o gli intermediari che hanno ricevuto il diniego e quelli che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il 31 gennaio 2020 devono cessare la propria attività. In particolare, tali soggetti sono tenuti a restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.
Infine, con riguardo ai finanziamenti, la cessazione dell’attività non comporta alcuna modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione anticipata.

Imprese di assicurazione
Le imprese britanniche abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia a partire dalla fine del periodo transitorio sono cancellate dall’Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro e possono proseguire la loro attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data ma senza concludere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall’impresa nel piano da presentare all’IVASS.
In particolare, le imprese di assicurazione britanniche:

  • entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, informano clienti e altri aventi diritto del regime di operatività a esse applicabile;
  • entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, presentano all’IVASS un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data;
  • trasmettono all’IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

Infine, è importante tenere presente che dalla scadenza del periodo di transizione i contraenti possono recedere, senza oneri aggiuntivi, dai contratti aventi durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale, mentre le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del diritto di recesso.

A seguito della pubblicazione del decreto Milleproroghe, le Autorità di vigilanza italiane emanato appositi comunicati indirizzati agli intermediari posti sotto la loro vigilanza e ai relativi clienti di questi ultimi richiamando, con alcune precisazioni, le disposizioni del decreto. In particolare, Consob con riferimento agli intermediari che prestano servizi di investimento, Banca d’Italia per quelli che prestano attività bancaria e IVASS per quelli che prestano attività assicurativa.

Per ogni ulteriore chiarimento e/o per assistenza sul tema di questa Newsflash potrete rivolgervi al vostro contatto di riferimento in Legália.


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