L’ESMA, in corrispondenza della fine del periodo di transizione nel Regno Unito, ha rilevato l’utilizzo di alcune pratiche scorrette in tema di  fornitura di servizi di investimento a clienti al dettaglio o professionali da parte di imprese non stabilite o situate nell’Unione europea ed ha per questo emesso una dichiarazione pubblica  per ricordare alle imprese i requisiti MiFID II.

In particolare, è emerso l’utilizzo scorretto della pratica della sollecitazione inversa (reverse solicitation), in cui il prodotto o servizio è commercializzato su iniziativa esclusiva del cliente, da parte di imprese extra UE. Ad esempio, alcune aziende sembrano tentare di aggirare i requisiti della MiFID II includendo  nelle loro Condizioni contrattuali o tramite l’uso di caselle pop-up “Accetto” clausole generiche in cui i clienti affermano che qualsiasi transazione viene eseguita su iniziativa esclusiva del cliente.

L’ESMA ricorda alle imprese che “se un’impresa di un paese terzo sollecita clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori nell’Unione, il servizio non dovrebbe essere considerato  fornito su iniziativa esclusiva del cliente”. Ciò è vero “indipendentemente da qualsiasi clausola contrattuale o disclaimer che intenda affermare, ad esempio, che l’impresa di un paese terzo risponda all’iniziativa esclusiva del cliente”.

Source: ESMA