[Newsflash n. 67]

Dopo complessi negoziati, l’UE e il Regno Unito hanno concluso un accordo di recesso (European Union Withdrawal Agreement Act) che, dopo essere stato ratificato da entrambe le parti, è entrato in vigore il 31 gennaio 2020. Di conseguenza, dal 1 ° febbraio 2020 il Regno Unito non è più membro dell’Unione europea.

L’accordo stabilisce un periodo di transizione (che scade il 31 dicembre 2020) durante il quale i trattati europei e la legislazione dell’UE continueranno ad applicarsi al Regno Unito come se fosse uno Stato membro.

Un’eventuale proroga del periodo di transizione dovrà essere concordata dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.

Nel frattempo, le autorità europee hanno pubblicato alcuni chiarimenti circa le questioni relative alla loro supervisione sulle entità del Regno Unito e agli obblighi di segnalazione gravanti sulle stesse a partire dal 1° febbraio 2020. In particolare:

  • l’ESMA continuerà a monitorare l’applicazione delle norme di diritto dell’UE nel Regno Unito, concernenti ad esempio gli obblighi di segnalazione e notifica, la supervisione sulle agenzie di rating, trade e securitisation repositories stabiliti nel Regno Unito;
  • la BCE – dopo l’elaborazione di circa 25 procedure di autorizzazione di trasferimento di banche nell’euro zona e la valutazione di 42 piani Brexit di banche dell’euro zona che manterranno le loro filiali nel Regno Unito anche dopo la Brexit – ha assicurato di aver adottato provvedimenti idonei a garantire il mantenimento di un buon livello di collaborazione nell’ambito della vigilanza bancaria, anche dopo il termine del periodo di transizione, mediante l’adozione di un protocollo di intesa che consentirà di proseguire lo scambio di informazioni e la supervisione di gruppi bancari transfrontalieri.

In virtù di tali chiarimenti, il 31 gennaio 2020 il Ministero delle Finanze italiano ha precisato che le norme contenute nel Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019 (regolamento transitorio in caso di Brexit senza accordo) non troveranno applicazione.

Sulla base delle disposizioni contenute nell’accordo di recesso, il Ministero ha altresì chiarito che durante il periodo di transizione:

  • è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e il sistema di sorveglianza (regime di passaporto) per i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
  • è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

Salvo il caso in cui nel frattempo intervengano differenti accordi tra l’Unione europea e il Regno Unito, al termine del periodo di transizione:

  • le entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’UE e, quindi, anche in Italia, saranno soggette alla legislazione relativa ai soggetti di paesi terzi;
  • le entità dell’UE che dovessero operare nel Regno Unito saranno soggette ai regolamenti che disciplinano l’operatività extra-UE.

Per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento sul tema di questa Newsflash, potrete contattare il vostro contatto di riferimento in Legália.


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