[Newsletter n. 19]

Il 26 maggio 2021, l’Assemblea di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato la costituzione del Patrimonio Rilancio, (anche “Patrimonio Destinato”) istituito dal Decreto Rilancio (D.L. 34 del 2020).
Il Patrimonio Rilancio è uno strumento straordinario a carattere temporaneo (fino a 12 anni prorogabili) rivolto alle imprese italiane, diverse da quelle operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, con fatturato superiore a 50 milioni di euro, sotto forma di strumenti ibridi di patrimonializzazione e aumenti di capitale, con un impatto limitato sulla governance.
I dettagli attuativi del Patrimonio Destinato sono regolati con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 3 febbraio 2021.

In aggiunta ai requisiti di fatturato, sono previsti specifici requisiti ulteriori a seconda della tipologia di intervento che la società richiedente necessita:

a)  Le società beneficiarie degli interventi di partecipazione azionaria o di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari convertibili dovranno possedere i seguenti requisiti:

  1. l’impresa deve rischiare di perdere la continuità aziendale in assenza dell’intervento;
  2. l’intervento deve rispondere ad un interesse generale;
  3. l’impresa non ha potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili;
  4. l’impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
  5. alla data di richiesta dell’intervento, l’impresa non è società a partecipazione pubblica.

b)  Le società beneficiarie degli interventi di sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati dovranno possedere i seguenti requisiti:

  1. alla data di richiesta dell’intervento, l’impresa non è una piccola e media impresa;
  2. nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell’intervento, l’impresa ha registrato una riduzione di ricavi non inferiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  3. l’impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, n. 18, del regolamento n. 651/2014;
  4. alla data di richiesta dell’intervento, l’impresa non è società a partecipazione pubblica;
  5. il prestito obbligazionario subordinato è destinato al fabbisogno relativo agli investimenti ovvero quello relativo al capitale circolante.

Il Patrimonio Rilancio avrà una dotazione complessiva di oltre 40 miliardi di euro alimentata da risorse del MEF, e sarà gestito da CDP, rimanendo patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio della stessa CDP e dagli altri suoi patrimoni separati costituiti per altre finalità. Di conseguenza sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP o nell’interesse degli stessi e viceversa. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è tuttavia concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.
Gli investimenti seguiranno un doppio binario: (a) da un lato, nell’ambito del cosiddetto Temporary Framework dell’Unione europea (in linea con le misure previste per gli aiuti di Stato) per supportare le aziende italiane entrate in crisi per gli effetti della pandemia; (b) dall’altro, nell’ambito dell’operatività a condizioni di mercato anche con il coinvolgimento di investitori privati per almeno il 30% dell’intervento, con obiettivo aziende in bonis oppure aziende in difficoltà, ma non necessariamente per effetto del Covid, in un’ottica di ristrutturazione.
Per poter accedere agli aiuti, l’impresa richiedente dovrà presentare una dichiarazione autocertificata, sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione dell’organo amministrativo della società e acquisito il parere dell’organo di controllo, attestante, tra l’altro, il possesso dei requisiti indicati dal Decreto MEF, le prospettive future post intervento, il possesso dei titoli amministrativi e delle altre autorizzazioni necessarie per operare sul mercato di riferimento, il possesso di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei, l’assenza di provvedimenti di congelamento di fondi o di sentenze di condanna, ecc.
In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, sono previsti meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento.
L’impresa beneficiaria potrà riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione del Patrimonio Destinato al prezzo più elevato fra il valore di mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione dello strumento incrementato in ragione dei tassi d’interesse indicati dal decreto e di 200 punti-base fino al settimo anno dall’intervento o dalla conversione. L’aumento di 200 punti-base non trova applicazione a partire dall’ottavo anno.

Il Patrimonio Destinato risulta articolato in comparti:

  1. Fondo Nazionale Supporto Temporaneo (FNST): destinato ad interventi temporanei in aziende sane che hanno subìto l’impatto dell’emergenza Covid-19, coerenti con le misure previste dalla Commissione Europea nel c.d. Temporary Framework.
  2. Fondo Nazionale Strategico (FNS): che prevede investimenti, diretti e indiretti, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita, al fine di supportarne i piani di sviluppo.
  3. Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese: dedicato agli investimenti a condizioni di mercato in aziende caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari e adeguate prospettive di redditività, in co-investimento con altri player di mercato e anche mediante interventi di carattere indiretto con il coinvolgimento di Fondi di turnaround.

Legália continuerà a monitorare i futuri sviluppi in materia di supporto alle imprese. Nel frattempo, rimaniamo a disposizione per chiarimenti e assistenza in relazione all’oggetto di questa NewsLetter o di argomenti attinenti.


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