[Newsflash n. 66]

Durante il periodo di vigenza del decreto legislativo n. 129 del 2017, che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva UE 2014/65 / UE (“MiFID II”) e il Regolamento UE 2014/600 / UE (“MiFIR”), le autorità nazionali di vigilanza hanno avuto modo di constatare l’esistenza di alcune criticità nella legislazione di recepimento e hanno provveduto a segnalarle al Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF“).

A seguito della consultazione pubblica avviata dal MEF, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 165/2019 (“Decreto correttivo“), recante disposizioni integrative e correttive (relative principalmente al quadro organizzativo e sanzionatorio) alle pertinenti disposizioni del Testo Unico Finanziario (“TUF”), così come precedentemente modificate in attuazione della MiFID II.
Le disposizioni del Decreto correttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, entreranno in vigore il 24 gennaio 2020.

Le modifiche più rilevanti concernono:

(1) Abrogazione dell’obbligo di deposito KID 

Il Decreto correttivo abroga l’obbligo di notifica preventiva del KID alla CONSOB (art. 1.3 del Decreto correttivo che abroga l’art. 4-decies del TUF), posto in capo a ideatori e distributori di PRIIP. Tale modifica bilancerà l’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati con la necessità di mantenere adeguati livelli di vigilanza. Nei 180 giorni di regime transitorio, successivi all’entrata in vigore del decreto, la Consob monitorerà gli effetti di questa misura e stabilirà una disciplina regolamentare alternativa per esercitare la propria attività di vigilanza sui KID, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia. Nelle more di tale periodo, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni del TUF e le connesse disposizioni della normativa secondaria.

(2) Poteri di vigilanza  

Il Decreto:

  • specifica il riparto di competenze e i relativi poteri di vigilanza di CONSOB e IVASS in materia di PRIIP, che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (“IBIP”) (art. 1 del Decreto correttivo che modifica l’art. 4- sexies del TUF);
  • specifica i poteri di vigilanza dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (“OCF”) in relazione alla distribuzione degli IBIP da parte dei consulenti finanziari (art. 2.3 del Decreto correttivo che inserisce il comma 2-quater all’art. 25-ter del TUF);
  • estende i poteri già esercitabili dalla Consob nei confronti dei gestori di una sede di negoziazione anche (art. 3.2 del Decreto correttivo che inserisce il comma 1-bis all’art. 66-quater del TUF) anche agli internalizzatori sistematici;
  • attua le disposizioni MiFID II che consentono una deroga transitoria dal rispetto degli obblighi di compensazione e delle tecniche di mitigazione del rischio (scambio di garanzie) per i contratti derivati su prodotti energetici C6 (art. 8.2 del Decreto correttivo).

(3) Offerta fuori sede di strumenti finanziari

Il Decreto:

  • consente ai consulenti finanziari indipendenti e alle società di consulenza finanziaria di fornire servizi di consulenza in materia di investimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza (art. 2.7 del Decreto correttivo che modifica l’art. 32 del TUF);
  • specifica che i consulenti finanziari autorizzati all’offerta fuori sede di cui si avvalgono le imprese di investimento europee sono soggetti alle stesse regole di condotta e ai poteri di vigilanza previsti per le succursali (art. 2.5 del Decreto correttivo che modifica l’art. 31 del TUF);
  • specifica che le offerte fuori sede devono essere effettuate da agenti collegati non solo quando i servizi sono prestati da una stabile organizzazione in Italia, ma anche in caso di servizi di investimento effettuati in libera prestazione di servizi (art. 2.5 del Decreto correttivo che modifica l’art. 31 del TUF);
  • chiarisce che anche i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria hanno l’obbligo di aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla CONSOB (art. 2.8 del Decreto correttivo che modifica l’art. 32-ter del TUF).

(4) Crowdfunding

Il Decreto specifica l’obbligo per i gestori dei portali di crowdfunding di sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità professionale al fine di garantire la protezione della propria clientela, risultando gli stessi esclusi dall’obbligo di aderire a sistemi di indennizzo (art. 2.10 del Decreto correttivo che modifica l’art. 50-quinquies del TUF) .

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