L’ESMA ha emesso una dichiarazione pubblica sulla divulgazione del prospetto e sulle questioni relative alla protezione degli investitori sollevate dalle società di acquisizione a scopo speciale (special purpose acquisition companies – SPAC).

La dichiarazione definisce le aspettative dell’ESMA su come gli emittenti dovrebbero soddisfare gli specifici requisiti di informativa del regolamento sui prospetti per migliorare la comprensibilità e la comparabilità dei prospetti SPAC. Ciò dovrebbe contribuire a garantire che le autorità nazionali competenti:

  • adottare un approccio coordinato all’esame dei prospetti SPAC;
  • fornire alle SPAC una comprensione dell’informativa che le Autorità si aspettano che includano nei loro prospetti; e
  • supportare l’analisi degli investitori di queste operazioni.

La dichiarazione evidenzia inoltre l’opinione dell’ESMA secondo cui le transazioni SPAC potrebbero non essere investimenti appropriati per tutti gli investitori a causa dei rischi relativi alla diluizione, ai conflitti di interesse in relazione agli incentivi degli sponsor e all’incertezza sull’identificazione e la valutazione della società target. Inoltre, l’ESMA sottolinea l’importanza della corretta applicazione delle regole di governance dei prodotti MiFID II e il loro ruolo nel garantire la protezione degli investitori.

L’EBA ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di linee guida che forniscono chiarezza sull’applicazione dei requisiti di esclusione dalla rete limitata, di cui alcuni strumenti di pagamento potrebbero beneficiare, come previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) rivista.

Tali strumenti di pagamento includono carte dei negozi, carte carburante, carte dei trasporti pubblici e buoni pasto.

Date le significative incongruenze individuate dall’EBA sul modo in cui questa esclusione viene applicata in tutta l’UE, gli orientamenti proposti mirano a chiarire aspetti specifici della sua applicazione, compreso il modo in cui una rete di fornitori di servizi o una gamma di beni e servizi dovrebbe essere valutata al fine di qualificarsi come ‘limitato’, l’uso di strumenti di pagamento all’interno di reti limitate, la fornitura di servizi esclusi da parte di istituti finanziari regolamentati e la presentazione della notifica alle autorità competenti (CA).

La consultazione rimane aperta fino al 15 ottobre 2021.

L’EIOPA ha avviato due consultazioni sulla revisione degli orientamenti Solvency II sui confini contrattuali e sulla valutazione delle riserve tecniche, in vigore dall’attuazione di Solvency II nel 2016.

Nell’ambito della revisione 2020 di Solvency II, l’EIOPA ha individuato diverse prassi divergenti in merito all’attuazione e alla supervisione del calcolo delle riserve tecniche. Al fine di garantire un’applicazione convergente di Solvency II e della sua regolamentazione delegata in questo ambito ritiene necessaria una revisione degli orientamenti esistenti oltre ai miglioramenti individuati nel parere sulla revisione Solvency II 2020. Le consultazioni rimangono aperte fino al 12 novembre 2021.

La Bank for International Settlements (BIS) ha pubblicato un documento in relazione alle problematiche che possono insorgere quando si cerca di adattare i tradizionali stress test ai rischi legati al clima delle banche.

In particolare, le problematiche evidenziate riguardano:

  • la disponibilità e l’affidabilità dei dati;
  • l’adozione di orizzonti temporali a lungo termine;
  • l’incertezza sugli sviluppi futuri delle principali variabili di riferimento che coprono i rischi fisici (ad esempio inondazioni, aumento della temperatura e innalzamento del livello del mare);
  • l’incertezza relativa ai rischi di transizione (ad esempio cambiamenti nelle politiche climatiche, nelle tecnologie o nelle preferenze dei consumatori).

Anche gli approcci di modellizzazione devono essere rivisti per includere una componente del rischio climatico e per consentire disaggregazioni settoriali e geografiche più precise. Basandosi su tre recenti stress test per il rischio climatico, il documento esamina come queste problematiche sono state affrontate nella pratica.

Il documento si conclude con alcune riflessioni sulle possibili implicazioni per i requisiti prudenziali nell’affrontare il rischio climatico.

La Consob avverte i risparmiatori che le Società del “Gruppo Binance” non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token”, relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana.

La Consob invita a prestare la massima cautela nell’effettuare operazioni su strumenti correlati a cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate e raccomanda di attenersi sempre alla regola generale di considerare l’adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un’adeguata comprensione e solo quando siano assistite da informazioni chiare e complete anche sull’identità della controparte contrattuale che si propone eventualmente come prestatore di un servizio. Le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività possono presentare rischi non immediatamente percepibili, per la loro complessità, per l’elevata volatilità dei prezzi di tali strumenti nonché per i malfunzionamenti e gli attacchi informatici cui possono essere soggette le infrastrutture informatiche utilizzate per tali operazioni.

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione – fino al 13 settembre 2021 – gli aggiornamenti delle Circolari nn. 272, 217 e 154 della Banca d’Italia che disciplinano le segnalazioni statistiche di vigilanza individuale delle banche, degli intermediari finanziari, degli Istituti di pagamento e degli IMEL.

In particolare, vengono sottoposti a consultazione pubblica le seguenti modifiche normative:

  1. Bozza del 15° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, “Matrice dei Conti”;
  2. Bozza del 21° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”;
  3. Bozza del 74° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”

Gli interventi di modifica sono finalizzati a integrare:

  • le nuove informazioni previste dal Regolamento (UE) 2021/379 della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle
  • istituzioni finanziarie monetarie;
  • le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) 1409/2013 relativo alle statistiche sui pagamenti;
  • gli schemi segnaletici con l’introduzione di alcune voci e dettagli informativi volte a soddisfare esigenze di analisi sui sistemi di pagamento e sui canali distributivi dei diversi prodotti finanziari.

Banca d’Italia pubblica online la nota “Inside the black box: tools for understanding cash circulation”, il settimo numero della collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”.

 Banca d’Italia pubblica online la nota “L’impatto della pandemia sull’uso degli strumenti di pagamento in Italia”, l’ottavo numero della collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”.

L’IVASS ha pubblicato la Lettera al mercato del 14 luglio 2021 contenente indicazioni per le imprese sulla “Valutazione e trattamento prudenziale degli investimenti in strumenti finanziari complessi e/o illiquidi”

L’Autorità ritiene che la detenzione di strumenti finanziari complessi e/o illiquidi attivi in portafoglio richieda il pieno e concreto rispetto dei seguenti requisiti:

  • l’ottemperanza al principio della persona prudente;
  • l’implementazione di un efficace sistema di gestione dei rischi;
  • la determinazione in modo indipendente del fair value degli strumenti illiquidi o complessi.

Al contempo, per le imprese che se ne avvalgono, è fondamentale la verifica continuativa, nel processo ORSA, del corretto utilizzo della standard formula, che comporta sia l’accertamento dell’adeguata rappresentazione e ponderazione dei rischi aziendali sia quello dell’idoneità della standard formula stessa a rappresentare il profilo di rischio della singola impresa.

L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 48 IVASS del 13 luglio 2021 recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al Titolo XV, articolo 216-septies del CAP

Il Regolamento disciplina i profili attuativi concernenti il processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (capital add-on) di cui agli articoli 47-sexies e 216-septies del CAP. L’obiettivo delle misure di capital add-on è garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza. Tali misure hanno natura eccezionale e temporanea, in quanto possono essere imposte solo laddove le altre misure di vigilanza siano inefficaci o inadatte e possono essere mantenute solo

finché l’impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l’imposizione.

L’IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2017 n. 231, recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Con il presente Provvedimento l’Istituto si propone di indicare i criteri e le metodologie ai quali i soggetti obbligati operanti nel comparto vita si debbono attenere nell’analisi e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella concreta applicazione del principio di proporzionalità, vengono inoltre individuati i soggetti esonerati dall’applicazione di tali prescrizioni, nonché procedure semplificate, in ragione delle peculiari caratteristiche della propria operatività. Vengono infine specificati i requisiti sulla base dei quali i soggetti vigilati, ai fini della mitigazione del rischio, debbono adottare presidi, procedure e controlli differenziati, in un’ottica di contenimento dei costi imposti dalla regolamentazione, e comunque contemperando le esigenze di tutela del patrimonio e dell’economia pubblica sottese alla normativa antiriciclaggio con l’adeguata declinazione del principio di proporzionalità.