L’ESMA ha avviato una  consultazione pubblica sulla sua bozza di linee guida per la segnalazione dei derivati ​​ai sensi dell’EMIR.  

Il documento di consultazione include le bozze di linee guida per un’ampia gamma di tematiche (segnalazione, qualità dei dati e accesso ai dati nell’ambito di EMIR Refit). L’ESMA ha anche pubblicato regole di convalida che chiariscono le dipendenze tra i campi di dati, nonché la loro applicabilità nei diversi casi d’uso.

In articolare, il documento di consultazione si concentra su:

  • come dovrebbero essere costruite le segnalazioni e in quali circostanze dovrebbero essere effettuate le segnalazioni;
  • logica di segnalazione, compreso l’uso di azioni e tipi di eventi;
  • segnalazione in caso di delega nonché ai sensi delle disposizioni in materia di attribuzione della responsabilità di segnalazione;
  • la popolazione di specifiche sezioni di campo; e
  • la corretta popolazione di campi per diversi scenari di reporting e diversi prodotti.

Il progetto di linee guida chiarisce anche aspetti importanti delle procedure che devono essere attuate dagli enti segnalanti e dai repertori di dati sulle negoziazioni per migliorare la qualità dei dati e alcuni aspetti operativi relativi all’accesso ai dati.

L’ESMA ha pubblicato una metodologia per valutare se una controparte centrale di un paese terzo (TC-CCP) o alcuni dei suoi servizi di compensazione abbiano un’importanza sistemica così sostanziale che la TC-CCP non dovrebbe essere riconosciuta per fornire determinati servizi o attività di compensazione nell’Unione europea.

L’ESMA ha emesso una dichiarazione pubblica per ricordare alle aziende che la ricevuta di pagamento per il flusso degli ordini (payment for order flow – PFOF) solleva notevoli preoccupazioni per la protezione degli investitori e per il ripetto degli obblighi chiave della MiFID II.

PFOF è la pratica dei broker che ricevono pagamenti da terze parti per indirizzare il flusso degli ordini dei clienti a loro come sedi di esecuzione. PFOF causa un chiaro conflitto di interessi tra l’impresa e i suoi clienti, perché incentiva l’impresa a scegliere la terza parte che offre il pagamento più alto, piuttosto che il miglior risultato possibile per i suoi clienti durante l’esecuzione dei loro ordini.

L’ESMA è del parere che, nella maggior parte dei casi, è improbabile che la ricezione di PFOF da parte di terzi sia compatibile con la MiFID II. Inoltre, l’ESMA espone anche preoccupazioni specifiche relative a determinate pratiche da parte di broker a commissione zero.

L’ESMA suggerisce alle aziende di valutare attentamente se, ricevendo il PFOF, sono in grado di soddisfare i requisiti MiFID II, in particolare quelli sulla best execution, i conflitti di interesse, gli incentivi e la trasparenza dei costi. L’ESMA chiede inoltre alle autorità nazionali competenti di dare priorità a questo argomento nelle loro attività di vigilanza per il 2021 e l’inizio del 2022.

L’EIOPA ha lanciato due consultazioni sullo sviluppo di servizi di monitoraggio delle pensioni e sui dashboard pensionistici.

Le due consultazioni sono una risposta alla richiesta di consulenza tecnica della Commissione europea e fanno parte dell’attuazione del piano d’azione dell’Unione dei mercati dei capitali. Le consultazioni si chiudono l’8 settembre 2021.

Consob – con avviso del 13 luglio 2021 – ha dichiarato di conformarsi agli Orientamenti emanati dall’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti, pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione il 10 maggio 2021, forniscono raccomandazioni in merito all’identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione di attività e servizi a società erogatrici di servizi cloud, con riferimento particolare a:

  • la valutazione del rischio e la due diligence da effettuare sui fornitori di servizi cloud;
  • i requisiti di governance, vigilanza e controllo da mettere in atto per monitorare le prestazioni dei fornitori di servizi cloud, nonché le modalità di uscita da tali accordi di esternalizzazione senza interruzione delle proprie attività;
  • i requisiti contrattuali fra le parti (imprese e fornitori di servizi cloud), ivi inclusi i rispettivi diritti e doveri;
  • i requisiti di sicurezza informatica e le strategie di uscita dagli accordi di esternalizzazione;
  • i requisiti da rispettare qualora il fornitore di servizi cloud per conto di un’impresa ricorra ad altri soggetti per l’esecuzione di determinate funzioni (o parti di esse) critiche o importanti (c.d. sub-esternalizzazione);
  • le informazioni da notificare alle autorità competenti.

Gli Orientamenti saranno applicabili dal 31 luglio 2021 a tutti gli accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud stipulati o rinnovati da tale data. I suddetti soggetti avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per rivedere e modificare, ove necessario, gli accordi esistenti di esternalizzazione al fornitore di servizi cloud onde assicurare che tengano conto dei citati Orientamenti.

La responsabile della Divisione Informazione Emittenti di Consob è intervenuta in audizione presso la Camera dei Deputati, VI Commissione – Finanze, nell’ambito della discussione della risoluzione Buratti n. 7-00668, in materia di iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

Nel corso della sua relazione ha sottolineato come in un contesto regolamentare e di mercato sempre più complesso, ulteriormente impattato dall’attuale scenario condizionato dagli effetti della pandemia da Covid-19, le BCC ambiscono ad assicurare quella capacità di servizio di cui le comunità di riferimento necessitano soprattutto in prospettiva della ripresa. La rapida evoluzione dell’offerta dei prodotti e servizi bancari indotta dalle innovazioni tecnologiche potrà riflettersi sulla gamma dei servizi di investimento offerti e sulle modalità di erogazione degli stessi alla clientela. L’appartenenza ad un gruppo consentirà, anche in questo ambito, vantaggi a livello di economie di scala e sinergie.