Il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (ESMA, EBA, EIOPA) ha pubblicato una dichiarazione di vigilanza congiunta sull’applicazione efficace e coerente e sulla vigilanza nazionale del regolamento SFDR.

Le tre Autorità raccomandano che il progetto di RTS venga utilizzato come riferimento quando si applicano le disposizioni del SFDR nel periodo intermedio tra l’applicazione della SFDR (a partire dal 10 marzo 2021) e l’applicazione della RTS in una data successiva.

In un allegato, le Autorità hanno inoltre stabilito linee guida più specifiche sull’applicazione delle scadenze di alcune disposizioni specifiche dell’SFDR (tempistica di applicazione per le principali informative e per le relazioni periodiche sui prodotti finanziari) includendo una tabella riepilogativa delle date di applicazione della SFDR, del Regolamento di tassonomia e dei relativi RTS.

 

L’ESMA ha avviato una consultazione  sulla bozza di linee guida che descrivono gli obblighi applicabili agli amministratori che utilizzano una metodologia alternativa per calcolare i benchmark in circostanze eccezionali ai sensi del regolamento sui benchmark.

In circostanze eccezionali, come la pandemia COVID-19, gli amministratori possono utilizzare una metodologia alternativa per calcolare un benchmark. Questa metodologia dovrebbe essere resa disponibile al pubblico.

Il documento di consultazione mira a fornire chiarimenti riguardanti l’adeguamento dei parametri di riferimento in circostanze eccezionali in relazione a tre aree: trasparenza della metodologia, funzione di supervisione; e requisiti di tenuta dei registri.

La consultazione si chiude il 30 aprile 2021.

 

Il Responsabile del Dipartimento Mercati e Reporting ESMA, Fabrizio Planta, la caporedattrice di Correctiv, Olaya Argueso Perez, e il prof. dell’Università di Mannheim Christoph Spengel, hanno esposto ai Membri della Sottocommissione in Materia Fiscale del Parlamento Europeo un resoconto in merito allo scandalo delle frodi fiscali “Cum-Ex / Cum-Cum” facendo riferimento al ruolo passato e futuro dell’ESMA e alle raccomandazioni e conclusioni della relazione finale sull’indagine.

 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

La Direttiva ha come scopo quello di sostenere la ripresa attraverso l’introduzione di modifiche mirate e limitate alla normativa dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. Con le suddette modifiche si punta a rimuovere gli oneri burocratici non necessari e introdurre misure attentamente calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche.

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/337 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Il Regolamento introduce misure volte a facilitare gli investimenti nell’economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell’Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa. Tali modifiche fanno parte di un pacchetto di misure per far fronte alla crisi da Covid-19 e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».

 

Pubblicate le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte UE in merito al ricorso promosso dalla Corte suprema di Cassazione Italiana sulle  agevolazioni fiscali applicate ai Fondi di investimento immobiliare chiusi

L’Avvocato generale della Corte UE, Gerard Hogan, nelle proprie conclusioni nel procedimento riferito alle Cause riunite C-478/19 e C-479/19, ha fornito la propria valutazione sul ricorso promosso dalla Corte suprema di Cassazione Italiana che chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con riferimento alle disposizioni dei Trattati sulla libera circolazione dei capitali e sulla libertà di stabilimento, della normativa italiana che limita ai fondi di investimento immobiliare «chiusi» la disponibilità di una riduzione della metà dell’imposta ipotecaria e catastale dovuta in caso di acquisto di immobili strumentali per conto di fondi di investimento immobiliare. Nelle proprie conclusioni, l’Avvocato generale ha proposto alla Corte UE di rispondere ai quesiti posti dalla Corte suprema di cassazione Italiana nel modo seguente: L’articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso consente l’utilizzo di un criterio basato sulla natura aperta o chiusa di un fondo quale condizione per ottenere una riduzione dell’aliquota delle imposte ipotecaria e catastale che devono essere pagate in caso di acquisto di un immobile se la giustificazione di tale criterio è che esso contribuisce a prevenire il rischio sistemico nel mercato immobiliare di riferimento e purché, inoltre, non si verifichi una discriminazione diretta basata su fattori quali la circostanza che i fondi siano amministrati in Italia o siano comunque disciplinati dalla legge italiana.

 

Quaderno IVASS n.16: la governance dell’Artificial Intelligence nel settore assicurativo tra principi etici, responsabilità del board e cultura aziendale.

In questo quaderno viene analizzato come l’impiego dell’Artificial Intelligence (AI) nel settore finanziario e, in particolare, in quello assicurativo possa rappresentare un’opportunità per accrescere la capacità degli operatori di: soddisfare bisogni innovativi del mercato, produrre reddito e, contestualmente, favorire il benessere della società in generale. Allo stesso tempo l’utilizzo dei nuovi strumenti di AI, se inconsapevole dei rischi legali, tecnici ed etici che ad essi si accompagnano, possa compromettere la fiducia del mercato, accrescere discriminazioni e diseguaglianze e ostacolare l’inclusività nell’offerta.
Inoltre, si riconosce nel rispetto di principi etici la chiave per garantire uno sviluppo responsabile dell’AI. A tal proposito, viene proposto l’utilizzo di un paradigma di governo, gestione e controllo dei rischi – ispirato a quello elaborato per il Misconduct Risk dal Financial Stability Board – che renda concreta l’applicazione di tali principi etici attraverso i tre fondamentali pilastri organizzativi dell’impresa: la governance societaria (comprensiva anche del sistema dei controlli), i processi interni e le politiche del personale, la cultura aziendale.