Il Rapporto esamina le dinamiche dei mercati finanziari nel primo semestre del 2022 alla luce delle principali evoluzioni del contesto di riferimento.
Il documento si articola in cinque sezioni. La Sezione 1 illustra il contesto macroeconomico, approfondendo le ripercussioni dello scoppio del conflitto in Ucraina e gli sviluppi delle politiche europee volte a sostenere la crescita e accelerare la transizione verde e digitale. Le Sezioni 2 e 3 esaminano, rispettivamente, l’andamento dei mercati azionari e obbligazionari. Le successive Sezioni 4 e 5 analizzano le performance economico-finanziarie delle società non finanziarie e delle banche.
Tale Regolamento prevede che un emittente con titoli quotati in un mercato regolamentato o negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (sia esso una banca o un’altra istituzione finanziaria vigilata) possa ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese ad esempio le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità.
In tali circostanze, il ritardo può essere autorizzato dalla Consob qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario;
- sia nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la Consob richiede un parere alla Banca d’Italia.
Il protocollo oggi riguarda in particolare le modalità, i tempi e i contenuti delle interazioni finalizzate al rilascio alla Consob del parere della Banca d’Italia sul rischio che la comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la stabilità dell’emittente e del sistema finanziario, nonché sulla sussistenza dell’interesse pubblico al ritardo.
Il protocollo definisce anche le modalità con cui Consob e la Banca d’Italia collaborano con le Autorità dell’Unione competenti sugli amministratori di benchmark critici.
L’articolo 4-septies.1 del TUF indica la Consob quale autorità competente sugli amministratori di benchmark, e indica la Consob e la Banca d’Italia quali autorità competenti sui contributori di dati sottoposti alla rispettiva vigilanza ai fini della partecipazione ai collegi per i benchmark critici previsti dal Regolamento Benchmark.
Con tale comunicazione l’Organismo traccia con chiarezza il perimetro delle attività riservate agli iscritti nell’ambito delle piattaforme comparative online. Si tratta di quelle piattaforme che prestano, a favore degli utenti, servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono l’offerta.
La Comunicazione ha l’obiettivo di assicurare, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, la parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’intermediazione creditizia, mediante rete fisica oppure tramite canali online.
In base alla Comunicazione svolgono un’attività a carattere riservato, che comporta l’iscrizione negli Elenchi gestiti dall’Organismo, le piattaforme o siti che effettuino:
- la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e di esigenza creditizia (come tipologia di finanziamento, somma richiesta, durata del finanziamento, etc.) seguita da una proposta di preventivo (anche mediante prospettazione di diversi importi di rata riconducibili a diversi finanziatori) e la possibilità per l’utente di essere ricontattato da parte della banca;
- la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall’indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa.
La Comunicazione ricorda che le piattaforme iscritte devono rispettare i criteri di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. In particolare, devono informare l’utente della possibilità che le condizioni dell’offerta possono variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore e chiarire che sulla piattaforma non sono reperibili tutte le offerte creditizie del mercato.
Le indicazioni presenti nella Comunicazione orienteranno l’attività di vigilanza dell’Organismo anche nella lotta all’abusivismo finanziario.
In particolare, gli RTS specificano:
- i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo”;
- il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità;
- nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.
In allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 vengono forniti i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni, con possibilità di adeguare dimensione e tipologia dei caratteri, nonché i colori.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 si applica dal 1 gennaio 2023 e integra il Regolamento sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
L’EBA ha pubblicato un Report sull’utilizzo di alcune esenzioni previste dal regime delle grandi esposizioni.
Il Rapporto analizza l’utilizzo da parte delle banche delle diverse esenzioni da diverse prospettive e quantifica l’impatto di una potenziale eliminazione delle singole esenzioni.
Nel complesso, la relazione mostra che alcune delle esenzioni valutate sono ampiamente utilizzate in tutta l’UE e la loro rimozione avrebbe un impatto sostanziale, mentre altre esenzioni sono ampiamente utilizzate in tutta l’UE, ma la loro rimozione non avrebbe un impatto significativo.
Inoltre, alcune esenzioni sono rilevanti solo per alcuni paesi o sembrano essere utilizzate raramente.