The Report examines the financial markets dynamics in the first Semester of 2022 with consideration to the main developments in the reference context.
The document is divided into five sections. Section 1 considers the macroeconomic context, with the emphasis on the aftermath of the outbreak of the conflict in Ukraine and the developments in European policies aimed at supporting growth and accelerating the green/digital transition. Sections 2 and 3 examine, respectively, the performance of the stock and bond markets. Then, the Sections 4 and 5 analyze the economic and financial performance of non-financial companies and banks.
(Only in Italian)
Consob e Banca d’Italia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la collaborazione nei procedimenti di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 5 e 6 del Regolamento sugli abusi di mercato.

Tale Regolamento prevede che un emittente con titoli quotati in un mercato regolamentato o negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (sia esso una banca o un’altra istituzione finanziaria vigilata) possa ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese ad esempio le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità.
In tali circostanze, il ritardo può essere autorizzato dalla Consob qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • a comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario;
  • sia nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione;
  • sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la Consob richiede un parere alla Banca d’Italia.
Il protocollo oggi riguarda in particolare le modalità, i tempi e i contenuti delle interazioni finalizzate al rilascio alla Consob del parere della Banca d’Italia sul rischio che la comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la stabilità dell’emittente e del sistema finanziario, nonché sulla sussistenza dell’interesse pubblico al ritardo.
(Only in Italian)
Consob e Banca d’Italia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce le modalità per la collaborazione e lo scambio di informazioni ai fini della partecipazione delle due Autorità ai collegi europei di supervisione degli indici finanziari di riferimento (benchmark) considerati critici ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. Regolamento Benchmark).

Il protocollo definisce anche le modalità con cui Consob e la Banca d’Italia collaborano con le Autorità dell’Unione competenti sugli amministratori di benchmark critici.

L’articolo 4-septies.1 del TUF indica la Consob quale autorità competente sugli amministratori di benchmark, e indica la Consob e la Banca d’Italia quali autorità competenti sui contributori di dati sottoposti alla rispettiva vigilanza ai fini della partecipazione ai collegi per i benchmark critici previsti dal Regolamento Benchmark.

(Only in Italian)
Con tale comunicazione l’Organismo traccia con chiarezza il perimetro delle attività riservate agli iscritti nell’ambito delle piattaforme comparative online. Si tratta di quelle piattaforme che prestano, a favore degli utenti, servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono l’offerta.La Comunicazione ha l’obiettivo di assicurare, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, la parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’intermediazione creditizia, mediante rete fisica oppure tramite canali online.

In base alla Comunicazione svolgono un’attività a carattere riservato, che comporta l’iscrizione negli Elenchi gestiti dall’Organismo, le piattaforme o siti che effettuino:
  • la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e di esigenza creditizia (come tipologia di finanziamento, somma richiesta, durata del finanziamento, etc.) seguita da una proposta di preventivo (anche mediante prospettazione di diversi importi di rata riconducibili a diversi finanziatori) e la possibilità per l’utente di essere ricontattato da parte della banca;
  • la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall’indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa.
La Comunicazione ricorda che le piattaforme iscritte devono rispettare i criteri di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. In particolare, devono informare l’utente della possibilità che le condizioni dell’offerta possono variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore e chiarire che sulla piattaforma non sono reperibili tutte le offerte creditizie del mercato.
Le indicazioni presenti nella Comunicazione orienteranno l’attività di vigilanza dell’Organismo anche nella lotta all’abusivismo finanziario.
In particular, the RTS specify:
  • the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of “do no significant harm”;
  • the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts; and
  • the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in precontractual documents, on websites and in periodic reports
An annex to Delegated Regulation (EU) 2022/1288 provides the templates to be used for the presentation of the information, with the possibility of adjusting the font size and type, as well as the colours.
Delegated Regulation (EU) 2022/1288 applies from 1 January 2023 and supplements the Regulation on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (SFD).
The Report analyses banks’ use of the various exemptions from different perspectives and quantifies the impact of a potential removal of individual exemptions.
Overall, the Report shows that some of the assessed exemptions are widely used across the EU and their removal would have a material impact while other exemptions are widely used across the EU but their removal would not have material impact.
In addition, some exemptions are relevant only for some countries or appear to be rarely used.