La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio modifica l’art. 58 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda la segnalazione della posizione.
Conformemente a tali modifiche apportate all’art. 58 della direttiva 2014/65/UE, la segnalazione della posizione non si applica più ai valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della summenzionata direttiva, che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10, della stessa direttiva.
Di conseguenza dovrebbero essere soppressi i riferimenti a tali categorie di derivati nelle norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093.
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
In particolare, le modifiche intervengono sulla tabella di cui all’allegato II, che definisce i campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti.