[Newsflash n. 68]

In attuazione del Decreto Crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) che ha introdotto la possibilità di sperimentare progetti a contenuto innovativo, senza completare l’intero processo autorizzativo-regolamentare ordinario, naturalmente a determinate condizioni e per un tempo limitato (“Sandbox”), il MEF ha posto in pubblica consultazione fino al 19 marzo 2020 lo schema di regolamento recante le modalità di accesso, funzionamento e benefici di una Sandbox.

Lo schema di regolamento si articola in due Capi:

  1. Capo I: in materia di Comitato FinTech, che dovrà individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e best practices e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.
  2. Capo II: in materia di sperimentazione in ambito FinTech mediante l’utilizzo di Sandbox.

Più nel dettaglio, il Capo II individua:

  • ambito di applicazione: La sperimentazione può essere richiesta per una attività che, alternativamente:

a) è soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in un elenco da parte di almeno una delle autorità di vigilanza;

b) pur essendo soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un elenco da parte di almeno un’autorità di vigilanza, non ricade tra queste perché: i) non è svolta a titolo professionale; ii) non è svolta nei confronti del pubblico o è svolta nei confronti di un pubblico circoscritto; iii) rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge;

c) consiste in un servizio da svolgere nei confronti di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un’autorità di vigilanza e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;

d) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;

  • requisiti: l’ammissione alla sperimentazione può essere consentita solo in presenza di determinati requisiti del progetto tra i quali risultano preminenti gli elementi di innovazione regolamentare e progettuale. A titolo esemplificativo il progetto deve essere caratterizzato da:

a) elementi di novità legati all’impiego di tecnologie informatiche e/o innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo;

b) necessità di agire in deroga ad una o più disposizioni regolamentare;

c) valore aggiunto apportato per almeno uno dei seguenti profili: i) benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, protezione o costi; ii) efficienza del sistema finanziario; iii) minore onerosità o applicazione più efficace della regolamentazione del settore finanziario;

d) sostenibilità da un punto di vista economico e finanziario o presenza di una copertura finanziaria adeguata;

  • procedura: gli operatori interessati dovranno presentare apposita domanda di ammissione alla competente autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS). All’esito positivo della relativa istruttoria, l’autorità di vigilanza competente autorizza la sperimentazione indicando: le modalità e durata della sperimentazione; le disposizioni e orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati; le misure da adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali; l’informativa da rendere all’autorità di vigilanza e ai potenziali utenti finali.
  • durata: ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi, eventualmente prorogabile.
  • attività di monitoraggio: l’autorità competente monitora l’andamento della sperimentazione, anche mediante l’analisi del resoconto presentato dai soggetti ammessi alla sperimentazione, e ne riferisce al Comitato, almeno ogni sei mesi, comunicando altresì la conclusione della sperimentazione.
  • registrazione: i soggetti ammessi vengono registrati all’interno di un apposito registro, pubblicato sul sito del Comitato e tenuto presso la segreteria tecnica che ne cura l’aggiornamento.

Per ogni ulteriore chiarimento sul tema di questa Newsflash o per ricevere un supporto per partecipare a questa consultazione potrete contattare il vostro contatto di riferimento in Legália.


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