[Newsletter n. 17]

Venerdì 25 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Delibera n. 21110 del 10 ottobre 2019 con cui Consob ha modificato il Regolamento Crowdfunding (Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013).
Le modifiche al Regolamento Crowdfunding recepiscono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) – (vedi Newsletter n.15), che, da un lato, aveva incluso nella definizione di raccolta di capitali anche la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito delle PMI (l. n. 145/2018, art.1, comma 236 che modifica l’articolo 1, comma 5-novies del Testo Unico della Finanza “TUF”) e, dall’altro, aveva introdotto una parziale estensione dei soggetti aventi la possibilità di sottoscrivere, tramite le piattaforme, obbligazioni e strumenti di debito (l. n. 145/2018, art.1, comma 238 che introduce il comma 1-ter all’articolo 100-ter del TUF) delegando alla Consob il compito di individuare tali nuove categorie di investitori, diverse dagli investitori professionali, abilitate a sottoscrivere gli strumenti di debito tramite i portali di crowdfunding.

Di seguito si evidenziano le principale aree di novità della modifica:

(A) Inclusione delle offerte di titoli di debito tramite portali on-line
All’esito della consultazione pubblica, il Regolamento, enfatizzando la principale novità intervenuta a seguito della modifica ossia la possibilità di sottoscrivere, tramite le piattaforme, obbligazioni e strumenti di debito, è stato ridenominato “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line“, elidendo il riferimento a “capitali di rischio”.
Gli strumenti finanziari di debito saranno disponibili accedendo ad una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

(B) Nuove categorie di investitori
Quanto alle nuove categorie di investitori, la Consob (art 24, 2 quater del Regolamento) consente la sottoscrizione di strumenti di debito emessi da società per azioni non solo agli investitori professionali  ma anche ai seguenti soggetti:

a) gli investitori non professionali il cui portafoglio di strumenti finanziari ha un valore, inclusi i depositi di denaro, superiore a 250.000 euro;
b) gli investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in un’offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
c) gli investitori non professionali che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

La verifica da parte dei gestori dei portali del livello di competenza e conoscenza degli investitori risulta in parte semplificata dall’utilizzo delle dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari o della dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall’intermediario che ha prestato il servizio.
Alle nuove categorie di investitori si estendono, naturalmente, talune cautele a protezione degli stessi in materia ad esempio di recesso.

Per gli strumenti di debito emessi da società a responsabilità limitata rimane in vigore il limite di cui all’articolo 2483, comma 2, del codice civile che consente la sottoscrizione di tali strumenti unicamente agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
Sarà cura del gestore del portale assicurarsi che i limiti posti dal Codice civile nonché dalla disciplina speciale applicabile siano rispettati.
In particolare, il gestore nell’effettuare i controlli necessari per il perfezionamento dell’offerta sul portale, nel caso in cui l’offerta sia stata avanzata da persone giuridiche effettua la verifica circa il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 24, comma 2 con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima, in analogia con quanto previsto dalla normativa MiFID in materia di clienti professionali su richiesta.

(C) Negoziazione dei titoli offerti tramite portali on-line
Altra novità di pregio riguarda la introduzione della possibilità di scambiare gli strumenti finanziari sottoscritti mediante portali on-line, una sorta di un mercato secondario. Sulla scorta di quanto già adottato in altri Stati membri dell’UE, è stata infatti prevista la possibilità per i gestori dei portali di istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, con il limite che tale compravendita riguardi solo strumenti finanziari che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding. Così escludendo la possibilità di pubblicare annunci relativi a strumenti che sono stati oggetto di campagne su piattaforme terze.
La limitazione della negoziabilità di titoli già offerti sulla stessa piattaforma risulta maggiormente coerente con il modello di business adottato dai gestori, che prevede uno stretto legame tra l’emittente ed il gestore che lo assiste nell’attività di raccolta di capitali presso il pubblico presupposti.
A tale ultimo riguardo, l’attività inerente alla bacheca elettronica deve essere sufficientemente differenziata da ogni condotta che possa configurare sia la prestazione dell’attività di gestione di un Multilateral Trading Facility o di un Organized Trading Facility sia lo svolgimento di servizi di investimento. Conseguentemente la pubblicazione delle manifestazioni di interesse deve avvenire:

(i) in assenza di un sistema tecnologico finalizzato a consentire l’incrocio tra la domanda e l’offerta,
(ii) evitando che l’eventuale contratto concluso tra gli investitori possa considerarsi il risultato di una forma di matching operato dal gestore,
(iii) senza che il gestore svolga attività volte ad agevolare il contatto tra soggetti potenzialmente interessati né tantomeno utili a favorire la conclusione del contratto, quali la predisposizione di moduli standard.

Inoltre, considerando che il Regolamento Crowdfunding ha esclusivamente portata domestica, il gestore del portale non dovrà sollecitare l’investimento sul proprio portale da parte di cittadini residenti in altri Paesi UE. Tuttavia, non è automaticamente escluso che tali investitori possano sottoscrivere le offerte di propria iniziativa (c.d. “reverse solicitation”) anche se, in assenza di un quadro giuridico armonizzato a livello europeo, tale possibilità dipende dal diritto nazionale vigente nello Stato dove è residente il potenziale investitore e come tale deve essere utilizzata con estrema cautela per non essere considerata come sollecitazione.

Rimaniamo a vostra disposizione qualora doveste aver bisogno di chiarimenti su questi e altri argomenti dell’ambito FinTech.


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