Le modalità di calcolo di tali valori ai fini delle grandi esposizioni sono diverse dalla metodologia di calcolo dei valori delle esposizioni impiegato per i requisiti patrimoniali basati sul rischio previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in ragione del fatto che il default dello strumento sottostante potrebbe comportare un profitto anziché una perdita.
L’individuazione dell’esposizione indiretta dipende pertanto dalla perdita (ovvero dal valore positivo dell’esposizione) o dalla plusvalenza (ossia dal valore negativo dell’esposizione) che risulta dal possibile default dello strumento sottostante.
Pertanto, le esposizioni nette complessive verso un singolo cliente sono prese in considerazione solo se positive.
Allo stesso modo, anche le esposizioni nette complessive verso un cliente determinato, dopo l’inclusione delle esposizioni indirette verso tale cliente derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati al portafoglio di negoziazione, dovranno essere prese in considerazione solo se positive.
In particolare, il Regolamento stabilisce che:
  • per evitare compensazioni di esposizioni indirette derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione, il valore negativo dell’esposizione indiretta sarà azzerato;
  • per rilevare correttamente il rischio di default il valore dell’esposizione indiretta delle opzioni, il loro valore dovrà dipendere dalla variazione dei prezzi delle stesse che risultino dal default del rispettivo strumento sottostante;
  • le esposizioni indirette devono essere considerate in misura uguale al valore di mercato del contratto derivato su crediti, con un adeguamento parametrato all’importo previsto dalla controparte in caso di default dell’emittente dello strumento di debito sottostante;
Per coerenza con le norme relative alle grandi esposizioni applicabili alle operazioni con esposizioni in attività sottostanti, si applica l’art. 6 del Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 per assegnare le esposizioni verso il cliente identificato, un cliente distinto o il cliente ignoto.
L’ESMA ha ricevuto un totale di 154 risposte e ha individuato 59 fornitori di rating ESG attualmente attivi nell’UE.
L’analisi delle risposte ha inoltre indicato diverse caratteristiche e tendenze come segue:
  • Fornitori di rating ESG: la struttura del mercato mostra che esiste un numero limitato di fornitori extra UE molto grandi e un numero elevato di entità UE significativamente più piccole. Sebbene le persone giuridiche dei rispondenti siano distribuite in quasi la metà degli Stati membri dell’UE, un gran numero di queste è raggruppato in un numero limitato di Stati membri;
  • Gli utenti dei rating ESG in genere stipulano contratti per questi prodotti in base all’investitore pagante da più fornitori contemporaneamente. I motivi per cui scelgono diversi fornitori sono aumentare la copertura, per classe di attività o geograficamente, o per ricevere valutazioni ESG di diversa natura. Le carenze più comuni individuate dagli utenti sono state la mancanza di copertura di un settore specifico o di un tipo di entità, l’insufficiente granularità dei dati e la mancanza di trasparenza sulle metodologie utilizzate dai fornitori di rating ESG. Tuttavia, è stata anche evidenziata e prevalente del previsto la fornitura di rating ESG su base emittente paga; e
  • Le entità coperte da rating ESG dedicano almeno un certo livello di risorse alle loro interazioni con i fornitori di rating ESG, sebbene l’importo dipenda in larga misura dalle dimensioni dell’entità valutata stessa. La maggior parte degli intervistati ha evidenziato un certo grado di lacune nelle loro interazioni con i fornitori di rating, in particolare sul livello di trasparenza sulla base del rating, sulla tempistica del feedback o sulla correzione degli errori.
I riscontri ricevuti sono indicativi di un mercato immaturo ma in crescita che, dopo diversi anni di consolidamento, ha visto emergere un numero ristretto di grandi fornitori extracomunitari con sede centrale.