Vengono previste una serie di disposizioni che riconoscono il potere in capo all’ESMA di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o per la reiterazione dell’inadempimento.
Inoltre, il Regolamento disciplina:
  • i diritti di difesa;
  • le modalità per riscuotere le sanzioni;
  • le modalità di contestazione delle violazioni della disciplina europea da parte degli amministratori di benchmark o per la reiterazione delle violazioni;
  • la prescrizione.
A norma del regolamento (UE) 2021/168 gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell’Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l’equivalenza, il riconoscimento o l’avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023.
Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell’Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l’uso nell’Unione al termine del periodo transitorio.
Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle commissioni di riconoscimento e alle commissioni di vigilanza dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l’autorità nazionale competente pertinente o l’ESMA abbia concesso il riconoscimento.
In particolare disciplina le commissioni che l’ESMA addebita agli amministratori di benchmark:
  • relativamente alle domande di autorizzazione;
  • relativamente alle domande di riconoscimento;
  • per la propria attività di vigilanza.
Le commissioni in oggetto sono parametrate al fatturato dell’amministratore di benchmark.
La mappatura rientra nell’obiettivo generale dell’EBA di rendere il processo di segnalazione e informativa più efficiente e meno costoso per le banche e mira a facilitare il rispetto degli obblighi di informativa da parte degli enti e a migliorare la coerenza e la qualità delle informazioni divulgate.
La mappatura aggiornata si applica al quadro di riferimento 3.0 e agli Implementing Technical Standards (ITS) sull’informativa al pubblico del terzo pilastro degli enti.