L’IVASS rammenta alle imprese di assicurazioni estere, la cui sede è situata in un paese dello Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in libera prestazione di servizi nei rami Vita che devono trasmettere le informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia limitatamente alla sezione V (Intermediari).
I dati sono organizzati e trasmessi, entro il 30/06/2022, sulla base delle istruzioni fornite con Lettera al mercato del 16 luglio 2021, ai sensi dell’art. 28-septies del Regolamento IVASS n. 44/2019.
L’ESMA ha aggiornato le seguenti Q&A:
L’ESMA ha pubblicato uno studio che esamina le potenziali ragioni alla base dei costi correnti relativamente inferiori e delle migliori prestazioni dei fondi ESG (ambientali, sociali e di governance) rispetto ad altri fondi , tra aprile 2019 e settembre 2021.
La bozza finale di RTS chiarisce che le entità che svolgono attività o servizi bancari e che sono state autorizzate e vigilate conformemente al quadro prudenziale dell’UE non devono essere considerate entità bancarie ombra.
Per le entità stabilite in un paese terzo, il progetto definitivo di RTS distingue tra istituzioni e altre entità:
- Gli enti non sono identificati come entità bancarie ombra a condizione che siano autorizzati e vigilati da un’autorità di vigilanza che applica la regolamentazione e la vigilanza bancaria sulla base almeno dei principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria.
- Altre entità non sono identificate come entità bancarie ombra a condizione che siano soggette a un regime regolamentare riconosciuto equivalente a quello applicato nell’Unione per tali entità conformemente alle disposizioni di equivalenza del pertinente atto giuridico dell’Unione.
Le imprese incluse nella vigilanza consolidata di un ente esulano dall’ambito di applicazione della presente bozza finale di RTS.
Inoltre, il progetto definitivo di RTS chiarisce che le controparti centrali di compensazione (CCP) non sono identificate come entità bancarie ombra quando effettuano solo operazioni di compensazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).