In data 12 aprile 2022, l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution only requirements” adottate dall’ESMA.
Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana, unitamente al testo integrale del “Final report” in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell’ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi.
Essi forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in ordine alle possibili modalità di implementazione degli obblighi previsti dalla normativa in capo agli intermediari che prestano servizi d’investimento in regime di appropriatezza ed execution-only.
In adempimento del paragrafo 3 dell’articolo 16 del Regolamento 1095/2010/EU, si è comunicato all’Autorità europea che la Consob si conforma agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.
Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob sono pertanto tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’ESMA attraverso gli Orientamenti oggetto del presente avviso dal 12 ottobre 2022.
Sale a 708 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
La proposta introduce numerose modifiche al testo della Commissione ed in particolare:
  • per tutte le obbligazioni commercializzate come verdi vengono introdotti requisiti di trasparenza, tra cui l’allineamento con la normativa sulla tassonomia. Ciò consentirebbe agli investitori di confrontare gli EuGB con altri green bond esistenti. Inoltre, tutti coloro che emettono EuGB devono avere delle garanzie per assicurare che non danneggino le persone o il pianeta;
  • per evitare che le società altamente inquinanti utilizzino il marchio EuGB per fingere di essere più verdi di quanto non siano in realtà, la proposta richiede che tutti gli EuGB abbiano piani di transizione verificati. Il testo garantisce inoltre che tutti gli emittenti di green bond sviluppino processi per identificare e limitare i principali impatti negativi della loro attività. Infine, vieta a tutti gli emittenti di Paesi che rientrano nella lista grigia o nera dei paradisi fiscali dell’UE di emettere EuGB;
  • la vigilanza viene rafforzata in vari modi. I revisori esterni che esaminano gli EuGB dovrebbero essere sottoposti ad un controllo più stringente in materia di conflitti di interesse e sono state incluse disposizioni per garantire che le autorità possano vietare alle società di emettere EuGB se non rispettano la normativa. Il testo adottato garantisce anche una maggiore pressione del mercato nell’adeguamento a tale regime, assicurando agli investitori procedimenti legali se il mancato rispetto delle regole da parte dell’emittente porti al deprezzamento di un EuGB;
  • Il testo prevede, inoltre, requisiti di trasparenza più stringenti, in modo che quando un emittente di green bond intenda destinare i proventi ad attività legate all’energia nucleare o al gas fossile, una dichiarazione deve apparire in modo evidente sulla prima pagina del Factsheet dell’EuGB.
I green bond svolgono un ruolo sempre più importante nel finanziamento degli asset necessari per la transizione a basse emissioni di CO2. Tuttavia, non esiste uno standard uniforme per i green bond all’interno dell’UE. Il nuovo European Green Bond Standard mira a garantire che le imprese europee possano beneficiare di finanziamenti verdi e che gli investitori abbiano adeguate informazioni sugli stessi.