L’ESMA ha pubblicato le nuove Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e di execution-only previsti nel regime della Direttiva MiFID II.

Le Linee guida coprono diversi aspetti del processo di appropriatezza, dalle informazioni da fornire ai clienti sullo scopo della valutazione dell’appropriatezza, alle disposizioni necessarie per comprendere i clienti e i prodotti, all’abbinamento dei clienti con prodotti appropriati e all’efficacia delle avvertenze. Inoltre, vengono chiariti altri requisiti correlati come l’esenzione per l’execution-only e la tenuta di registri e controlli.

Le Linee guida verranno tradotte nelle lingue ufficiali dell’UE e pubblicati sul sito web dell’ESMA. La pubblicazione delle traduzioni darà il via a un periodo di due mesi durante il quale le autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’ESMA se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti.

Le Linee guida si applicheranno sei mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

L’ESMA ha pubblicato la sua relazione finale sulla modifica delle linee guida del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) sulla divulgazione ritardata in relazione alla vigilanza prudenziale.

Le Linee guida aggiungono alcuni casi all’elenco dei legittimi interessi degli emittenti per ritardare la divulgazione pubblica di informazioni privilegiate.

Inoltre, il documento in questione introduce chiarimenti sulla valutazione caso per caso degli enti in merito all’eventuale possesso di informazioni privilegiate in relazione alle decisioni del processo di riesame e valutazione prudenziale (SREP) specifiche dell’ente ricevute dalla loro autorità prudenziale competente, con con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali di secondo pilastro (P2R) e alla guida al capitale (P2G).

Le Linee guida modificate chiariscono quanto segue:

  • In caso di rimborsi, riduzioni e riacquisti di fondi propri soggetti ad autorizzazione di vigilanza , gli enti hanno un legittimo interesse a ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate fino a quando l’autorità prudenziale competente non abbia autorizzato le operazioni;
  • Vi è un legittimo interesse per l’ente a ritardare la divulgazione del progetto di decisione SREP  comunicato informalmente a un ente, fino a quando tale decisione non diventi definitiva dopo il completamento del processo decisionale dell’autorità prudenziale competente;
  • Per quanto riguarda il contenuto delle decisioni SREP , le P2R dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate e altamente sensibili al prezzo, mentre le P2G potrebbero essere solo informazioni privilegiate. Esempi di situazioni in cui è prevista la sensibilità al prezzo sono quando: la differenza tra il P2G e il livello di capitale dell’ente non è minore ed è probabile che comporti una reazione importante da parte dell’ente, come un aumento di capitale; e il P2G dell’ente non è in linea con le aspettative del mercato, quindi è prevedibile un impatto sui prezzi.

Le Linee guida saranno applicabili 2 mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni.

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il suo parere sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE e le misure che le autorità competenti dovrebbero adottare per contrastare il de-risking ingiustificato.

Il de-risking si riferisce alle decisioni prese dagli istituti finanziari di non fornire servizi ai clienti in determinate categorie di rischio. Il de-risking può essere uno strumento legittimo di gestione del rischio, ma può anche essere un segno di una gestione inefficace del rischio di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF), con conseguenze a volte gravi.

L’EBA ritiene che i suoi orientamenti normativi su come gestire i rischi di riciclaggio/finanziamento del finanziamento del terrorismo, se applicati correttamente, dovrebbero contribuire a evitare un de-risking ingiustificato. Per completare ulteriormente la guida, l’EBA ha individuato una serie di misure che le autorità competenti, la Commissione europea e i colegislatori potrebbero intraprendere. In particolare, l’EBA incoraggia le autorità competenti a impegnarsi più attivamente con le istituzioni che riducono il rischio e con gli utenti dei servizi finanziari che sono particolarmente colpiti dalla riduzione del rischio, per aumentare la consapevolezza reciproca dei rispettivi diritti e responsabilità.

L’EIOPA ha pubblicato oggi il suo primo rapporto sull’applicazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), che regola il modo in cui i prodotti assicurativi sono progettati e distribuiti nell’Unione europea.

Le autorità europee ESMA EBA ed EIOPA (congiuntamente le ESAs) hanno pubblicato la lista dei conglomerati finanziari identificati per il 2021.