Con Avviso del 17 dicembre 2021, la Consob ha confermato che darà attuazione alla raccomandazione del 24 settembre 2021 del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico con cui si raccomanda alle autorità di identificare mediante il codice LEI i soggetti in merito ai quali pubblicano informazioni e pertanto includerà il codice LEI nell’ambito delle informazioni che saranno pubblicate sui soggetti vigilati, ove questi ultimi siano già in possesso del codice LEI.

Il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico è intervenuto sul tema della identificazione delle  legal entities con la Raccomandazione del 24 settembre 2020, articolata in (sub) raccomandazioni (A, B) indirizzate a differenti autorità a seconda dell’obiettivo da perseguire.

Le raccomandazioni del gruppo A sono indirizzate alla Commissione europea e riguardano l’introduzione di norme che impongano l’utilizzo del codice identificativo LEI per l’identificazione dei soggetti che operano sui mercati finanziari.

Le raccomandazioni del gruppo B sono indirizzate alle autorità competenti e riguardano l’introduzione, nelle more di un intervento della Commissione europea sulle raccomandazioni del gruppo A, di misure a livello nazionale in merito alla identificazione dei soggetti tramite il codice LEI.

Con comunicato stampa del 17 dicembre 2021, Consob rammenta l’applicazione del nuovo regime di acquisizione dei KID PRIIPs e dei dati strutturati ai sensi delle Delibere Consob n. 21639 e 21640 del 15 dicembre 2020.

Le Delibere in questione  hanno previsto un periodo transitorio in base al quale:

  1. l’obbligo di messa a disposizione del KID in formato PDF tramite server SFTP della Consob è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, pur essendo stata riconosciuta agli ideatori di PRIIPs la possibilità di avvalersi, fino al 31 dicembre 2021, del regime previgente, consistente nella notifica preventiva alla Consob via PEC dei KID;
  2. l’obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs è assolto con la messa a disposizione su server SFTP oppure mediante interfaccia web e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Consob rammenta che il 28 febbraio 2022 termina il periodo transitorio; dal 1° marzo 2022 si applicano le disposizioni relative all’acquisizione dei KID e dei relativi dati strutturati con le modalità sopra indicate e dettagliate nelle apposite istruzioni consultabili nel sito internet della Consob.

Banca d’Italia ha deciso di mantenere il coefficiente della riserva di capitale anticiclica  allo zero per cento per il primo trimestre del 2022.

La BCE ha comunicato l’avvio del progetto per sviluppare l’Integrated Reporting Framework (IReF).

Questo sistema armonizzato per le rilevazioni statistiche presso gli intermediari bancari è volto a rendere più semplice la segnalazione dei dati statistici al Sistema europeo delle banche centrali e a ridurne l’onere. Allo stesso tempo, il nuovo sistema faciliterà l’analisi e il confronto tra tali dati da parte dei policymakers.

L’IReF garantirà una interpretazione condivisa dei concetti statistici e uniformerà le informazioni che gli intermediari bancari sono tenuti a trasmettere alla rispettiva banca centrale nazionale.

L’ESMA ha  pubblicato due relazioni statistiche annuali che analizzano i derivati ​​e i mercati mobiliari dell’Unione europea (UE).

I rapporti, basati sui dati presentati ai sensi del regolamento sui mercati e sulle infrastrutture europei (EMIR) e sulla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), forniscono una panoramica dei mercati UE/SEE nel 2020.

L’ESMA ha pubblicato una dichiarazione  per chiarire l’attuazione pratica del regime disciplinare di regolamento della CSDR dell’UE.

Il regime disciplinare di regolamento della CSDR dovrebbe iniziare ad applicarsi il 1° febbraio 2022. Tuttavia, la  prevista modifica alla CSDR  dovrebbe consentire all’ESMA di proporre una data di inizio successiva per il regime di buy-in della CSDR.

L’ESMA si aspetta che le ANC non diano priorità alle azioni di vigilanza in relazione all’applicazione del regime di buy-in fino a quando non sarà formalmente adottata la disposizione per posticipare l’applicazione del regime di buy-in.

L’applicazione e la supervisione degli altri requisiti disciplinari di regolamento della CSDR, in particolare la segnalazione dei mancati regolamenti e i regimi di sanzioni pecuniarie, andranno avanti come previsto.

L’ESMA ha aggiornato le seguenti Q&A:

L’EBA ha avviato una consultazione pubblica per modificare il regolamento di esecuzione sulla mappatura delle valutazioni del credito degli enti esterni di valutazione del credito (ECAI) per la cartolarizzazione

Le modifiche riflettono le modifiche rilevanti introdotte dal nuovo Securitisation Framework, nonché le mappature per due ECAI che hanno esteso le loro valutazioni del credito alle cartolarizzazioni.

La consultazione durerà fino al 31 gennaio 2022.

L’EBA  ha avviato una consultazione sulla modifica del Regolamento di esecuzione per il benchmarking 2023 dei metodi interni utilizzati nel rischio di credito e nel rischio di mercato

Sebbene siano stati inclusi nuovi strumenti per l’esercizio del rischio di mercato 2023, i modelli IRB per il rischio di credito e IFRS 9 sono rimasti invariati. Tuttavia, per la raccolta dei dati rilevanti dell’IRB, vengono proposti alcuni chiarimenti nelle istruzioni e discussi alcuni problemi in vista dell’applicazione di future modifiche all’ITS.

La consultazione durerà fino al 18 febbraio 2022.

L’EBA ha pubblicato la sua bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) su una banca dati centrale sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’UE

Il sistema europeo di segnalazione dei punti deboli significativi di CFT/AML (EuReCA) sarà uno strumento chiave per coordinare gli sforzi volti a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell’Unione.