Gli Orientamenti specificano i criteri da adottare per individuare il periodo di fase economica recessiva da utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali selezionando, tra quelli individuati dal Regolamento delegato (UE) 2021/930, quello che determina la LGD più conservativa.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus, come definite all’articolo 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2033/2019 (IFR), o per le quali la Banca d’Italia abbia esercitato i poteri di cui all’articolo 5 della Direttiva (UE) 2034/2019 (IFD).
Gli Orientamenti si applicano in relazione al metodo IRB di cui alla Parte Tre, Titolo II, capo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e in particolare agli enti autorizzati a utilizzare stime interne della perdita in caso di default (LGD) ai sensi dell’articolo 143 di tale Regolamento.
Gli Orientamenti chiariscono alcuni aspetti generali delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito; inoltre specificano i requisiti di ammissibilità e le modalità per riconoscere gli effetti di alcune garanzie reali e delle garanzie personali nel calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per gli intermediari autorizzati all’utilizzo delle stime interne della LGD.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus, come definite all’articolo 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2033/2019 (IFR), o per le quali la Banca d’Italia abbia esercitato i poteri di cui all’articolo 5 della Direttiva (UE) 2034/2019 (IFD).
Il presente lavoro descrive il processo di allocazione strategica degli investimenti sviluppato dalla Banca d’Italia e la metodologia adottata per l’applicazione dei criteri di sostenibilità ad alcune delle classi di attività del portafoglio.
In particolare, è previsto che ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione per l’esercizio 2022 l’aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,29% dei predetti premi.
La Commissione europea ha reso noto che il processo di adozione dei progetti di RTS presentati dal Comitato Congiunto delle Autorità di vigilanza europee il 22 ottobre scorso ai sensi del “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (Regolamento SFDR, articoli 8 comma 4, 9 comma 6 e 11 comma 5) non potrà essere completato nell’ordinario periodo di tre mesi. La Commissione ha, inoltre, annunciato che la data di applicazione del Regolamento delegato che recherà, in un unico atto, detti RTS e gli altri standard tecnici di regolamentazione di cui al SFDR (già presentati dal Comitato Congiunto a febbraio scorso) sarà posticipata al 1° gennaio 2023.
la Commissione precisa che, in conseguenza i partecipanti al mercato finanziario che pubblicano la dichiarazione concernente gli effetti negativi per la sostenibilità (ex articolo 4 comma 1 lett. a), 4 comma 3 o 4 comma 4 del Regolamento SFDR) saranno tenuti a pubblicare l’informativa sui principali effetti negativi ( principal adverse impacts) in conformità al Regolamento Delegato per la prima volta entro il 30 giugno 2023, assumendo a riferimento il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
L’obiettivo principale della strategia è istituire un sistema che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi alle autorità di vigilanza e contribuirà direttamente agli obiettivi della strategia europea in materia di dati e del pacchetto sulla finanza digitale di promuovere l’innovazione digitale in Europa.
La strategia si articola in quattro azioni principali:
- garantire dati coerenti e standardizzati sulla base di una terminologia chiara e condivisa, nonché di norme, formati e regole comuni;
- facilitare la condivisione e il riutilizzo dei dati segnalati tra le autorità di vigilanza, eliminando indebiti ostacoli giuridici e tecnologici per evitare doppie richieste degli stessi dati;
- migliorare la definizione degli obblighi di segnalazione mediante l’elaborazione di orientamenti basati sulle migliori pratiche per l’applicazione dei principi di un’adeguata regolamentazione in materia di segnalazione a fini di vigilanza;
- istituire meccanismi di governance congiunta al fine di migliorare il coordinamento e promuovere una maggiore cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza e gli altri portatori di interessi, consentendo loro di condividere conoscenze e di scambiare informazioni.
L’ESMA ha rilasciato una dichiarazione pubblica sull’attuazione delle modifiche all’obbligo di compensazione (CO) e all’obbligo di negoziazione di derivati (DTO) alla luce della transizione del benchmark.
La dichiarazione chiarisce la situazione in cui i progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) proposti dall’ESMA su CO e DTO non entreranno in vigore in tempo per il passaggio a benchmark alternativi di contratti derivati OTC basati su EONIA o LIBOR entro la fine del 2021.
L’ESMA ha pubblicato la sua relazione annuale sulle deroghe e sui differimenti per gli strumenti azionari e non azionari per l’anno 2020.
L’ESMA presenterà questo rapporto alla Commissione europea e pubblicherà un rapporto simile nella seconda metà del 2022, riguardante l’applicazione del regime di deroghe e differimento nel 2021.
Il Rapporto propone una visione a lungo termine su come snellire e migliorare i processi di segnalazione sia per gli enti che per le autorità competenti e come rafforzare la cooperazione tra queste ultime in materia di segnalazioni prudenziali, di risoluzione e di vigilanza.
Queste Linee guida mettono in atto le modalità pratiche di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza prudenziale, autorità di vigilanza AML/CFT e FIU, sia a livello di Stati membri, sia in tutto il mercato unico dell’UE.
Le Linee guida definiscono le misure che le autorità di vigilanza dovrebbero adottare per garantire un’adeguata supervisione AML/CFT del proprio settore e sostenere l’adozione, da parte degli enti creditizi e finanziari, di politiche e procedure efficaci di gestione del rischio AML/CTF.