Le disposizioni contengono un aggiornamento dei documenti e delle informazioni che devono essere trasmesse a Banca d’Italia dai soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in uno degli intermediari summenzionati.
Le disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2022 e si applicano alle istanze di autorizzazione presentate a partire da questa data.
Il rapporto si concentra sulle questioni relative alla protezione degli investitori e copre cinque aree:
- pratiche, politiche, procedure e informativa dei gestori patrimoniali;
- informativa sul prodotto;
- supervisione di vigilanza;
- terminologia;
- educazione finanziaria e degli investitori.
Inoltre, il rapporto evidenzia la necessità di dover affrontare le sfide associate alla mancanza di affidabilità e comparabilità dei dati dei dati ESG e dei rating forniti da fornitori di terze parti per consentire al settore degli investimenti di valutare correttamente i rischi legati alla sostenibilità.
La bozza di RTS specifica anche le politiche, le procedure e le disposizioni organizzative che i fornitori di servizi di crowdfunding devono mettere in atto in relazione a qualsiasi fondo di emergenza che possono offrire agli investitori.
Questi RTS rappresentano il primo di due mandati che sono stati assegnati all’EBA al fine di contribuire a un solido quadro prudenziale e informativo per i fornitori di servizi di crowdfunding.