Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 dell’8 novembre 2021 il provvedimento di Banca d’Italia del 26 ottobre 2021 recante disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ai sensi dell’art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF.

Le disposizioni contengono un aggiornamento dei documenti e delle informazioni che devono essere trasmesse a Banca d’Italia dai soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in uno degli intermediari summenzionati.

Le disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2022 e si applicano alle istanze di autorizzazione presentate a partire da questa data.

L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha pubblicato una serie di raccomandazioni su pratiche, politiche, procedure ed informativa legate alla sostenibilità nel settore della gestione patrimoniale.

Il rapporto si concentra sulle questioni relative alla protezione degli investitori e copre cinque aree:

  • pratiche, politiche, procedure e informativa dei gestori patrimoniali;
  • informativa sul prodotto;
  • supervisione di vigilanza;
  • terminologia;
  • educazione finanziaria e degli investitori.

Inoltre, il rapporto evidenzia la necessità di dover affrontare le sfide associate alla mancanza di affidabilità e comparabilità dei dati dei dati ESG e dei rating forniti da fornitori di terze parti per consentire al settore degli investimenti di valutare correttamente i rischi legati alla sostenibilità.

L’EBA ha pubblicato il suo Rapporto finale sui progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che specifica le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono la gestione di portafogli individuali di prestiti devono fornire agli investitori in relazione al metodo di valutazione del rischio di credito e su ciascuna portafoglio individuale.

La bozza di RTS specifica anche le politiche, le procedure e le disposizioni organizzative che i fornitori di servizi di crowdfunding devono mettere in atto in relazione a qualsiasi fondo di emergenza che possono offrire agli investitori.

Questi RTS rappresentano il primo di due mandati che sono stati assegnati all’EBA al fine di contribuire a un solido quadro prudenziale e informativo per i fornitori di servizi di crowdfunding.