Banca d’Italia, IVASS e Consob hanno aggiornato l’elenco dei conglomerati finanziari italiani. ovvero i gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.

Banca d’Italia ha pubblicato il 7 aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione“.

Banca d’Italia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021, supplemento ordinario n. 37, il 20° aggiornamento di ottobre 2021 della Circolare n. 139/1991 recante “Istruzioni per gli intermediari creditizi sulla Centrale dei Rischi”.

Con questo aggiornamento Banca d’Italia ha previsto che, in caso di falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma Servizi online, autenticandosi con SPID/CNS, non si possano presentare ulteriori richieste di accesso mediante tale modalità per due anni (le altre modalità restano attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori false dichiarazioni, la sospensione diventa definitiva.

Inoltre, viene precisato che le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo unico, di cui all’art. 106 del T.U.B., sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 84, comma 3 e 96-quinquies, comma 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 3 novembre 2021, il parere della BCE del 7 settembre 2021 su una proposta di Direttiva che modifica la Direttiva 2013/34/UE, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e il Regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità.

In particolare, la BCE evidenzia che:

  • l’attuale regime di informativa societaria sulla sostenibilità non garantisce informazioni sufficienti, coerenti e comparabili per il settore privato o le autorità pubbliche;
  • le parti interessate non sono in grado di valutare l’impatto delle imprese sulla sostenibilità e in particolare sul cambiamento climatico;
  • migliori informative sugli indicatori prospettici consentirebbero, da una parte, alle parti interessate di monitorare i progressi compiuti dalle imprese nell’allineamento dei loro modelli aziendali e delle loro operazioni con traiettorie coerenti con un’economia a bassa emissione di carbonio e, successivamente, a zero emissioni nette di carbonio, come previsto nel Green Deal europeo, e, dall’altra, di contribuire a valutare i rischi per le imprese derivanti da potenziali rivalutazioni delle attività in caso di traiettorie disallineate.  In questo contesto la proposta di Direttiva della BCE sostiene e integra le informazioni che le imprese dovranno comunicare a norma del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla Tassonomia).