Con questo aggiornamento Banca d’Italia ha previsto che, in caso di falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma Servizi online, autenticandosi con SPID/CNS, non si possano presentare ulteriori richieste di accesso mediante tale modalità per due anni (le altre modalità restano attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori false dichiarazioni, la sospensione diventa definitiva.
Inoltre, viene precisato che le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo unico, di cui all’art. 106 del T.U.B., sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 84, comma 3 e 96-quinquies, comma 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.
In particolare, la BCE evidenzia che:
- l’attuale regime di informativa societaria sulla sostenibilità non garantisce informazioni sufficienti, coerenti e comparabili per il settore privato o le autorità pubbliche;
- le parti interessate non sono in grado di valutare l’impatto delle imprese sulla sostenibilità e in particolare sul cambiamento climatico;
- migliori informative sugli indicatori prospettici consentirebbero, da una parte, alle parti interessate di monitorare i progressi compiuti dalle imprese nell’allineamento dei loro modelli aziendali e delle loro operazioni con traiettorie coerenti con un’economia a bassa emissione di carbonio e, successivamente, a zero emissioni nette di carbonio, come previsto nel Green Deal europeo, e, dall’altra, di contribuire a valutare i rischi per le imprese derivanti da potenziali rivalutazioni delle attività in caso di traiettorie disallineate. In questo contesto la proposta di Direttiva della BCE sostiene e integra le informazioni che le imprese dovranno comunicare a norma del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla Tassonomia).