Il provvedimento in questione introduce la nozione di “pre-commercializzazione”, che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali. Viene chiarito che la pre-commercializzazione non costituisce offerta al pubblico.
Il provvedimento interviene sul TUF e adegua l’ordinamento nazionale alle novità introdotte dalla direttiva 2019/1160 e dal regolamento 2019/1156, in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (OICR) e introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento prospetto.
Le priorità di quest’anno riguardano l’impatto del COVID-19 e le questioni legate al clima, forniscono indicazioni sulla misurazione delle perdite di credito attese ed evidenziano gli obblighi di informativa ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.
La valutazione della liquidità per le obbligazioni si basa su una valutazione trimestrale di criteri quantitativi di liquidità, che include l’attività media giornaliera di negoziazione e la percentuale di giorni negoziati per trimestre.