Pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 20 agosto 2021 che disciplina l’erogazione di credito da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del TUBin favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, utilizzando i contributi del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art.15 della l.108/1996 (“Fondo”).
I commi 256 e 257 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) hanno, infatti, introdotto per tutti i Confidi beneficiari dei contributi erogati dal Fondo, la possibilità di utilizzarne le risorse anche per erogazioni dirette fino a 40 mila euro, in favore di pmi a elevato rischio finanziario. Per i Confidi minori, tuttavia, il successivo comma 258 subordina l’effettuazione di tali operazioni al possesso di ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, da individuare con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I profili salienti della disciplina ministeriale per l’erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo a cura dei Confidi minori prevedono che:

  • Ciascun Confidi dovrà partecipare con risorse proprie per almeno il 20 percento e non oltre il 50 percento dell’importo del singolo finanziamento.
  • Il tasso di interesse del prestito dovrà essere parametrato, sull’intero finanziamento, alla copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, nonché, sulla sola quota “a rischio proprio” del Confidi, anche al costo del rischio.
  • I Confidi minori dovranno adempiere agli obblighi previsti in materia di aiuti di Stato, trasparenza e antiriciclaggio, inclusi il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e la conseguente registrazione delle operazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.