L’ESMA ha approvato la registrazione dei primi due repertori di dati sulle cartolarizzazioni (SR) ai sensi del regolamento sulla cartolarizzazione (SECR):
- European DataWarehouse GmbH con sede in Germania; e
- SecRep BV con sede nei Paesi Bassi.
Le decisioni di registrazione entreranno in vigore il 30 giugno 2021.
L’EBA ha pubblicato il progetto definitivo su Implementing Technical Standards (ITS) sulle informazioni sugli approcci di vigilanza e sui dati statistici aggregati relativi ai nuovi requisiti prudenziali che le autorità competenti dovranno rendere pubbliche per tutte le tipologie di imprese di investimento autorizzate ai sensi della MiFID.
Questi progetti finali di norme tecniche, che fanno parte della fase 2 della tabella di marcia dell’EBA sulle imprese di investimento, garantiranno che le informazioni divulgate siano complete e comparabili in tutti gli Stati membri. Le informazioni da divulgare riguardano le seguenti aree:
- il testo delle leggi, dei regolamenti, delle norme amministrative e degli orientamenti generali adottati in ciascuno Stato membro;
- opzioni e discrezionalità nell’applicazione dei requisiti prudenziali;
- criteri e metodologie del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
- dati statistici aggregati sui requisiti prudenziali.
Le autorità competenti dovranno iniziare a divulgare queste informazioni nel giugno 2022.
L’EBA ha pubblicato un parere a seguito della notifica da parte dell’autorità macroprudenziale estone, Eesti Pank, dell’intenzione di estendere una misura originariamente introdotta nel 2019 per garantire che le banche detengano fondi propri sufficienti a coprire i rischi sistemici relativi ai prestiti immobiliari e fungere da sostegno limitando qualsiasi ulteriore diminuzione della ponderazione del rischio. Sulla base delle prove presentate, l’EBA non si oppone alla proroga della misura proposta, che sarà applicata per due anni.
Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione.
Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nell’Unione è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all’interno di uno Stato membro. Il principio della parità delle commissioni dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un’operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all’uso di una carta di pagamento, o di una carta di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nell’Unione.
Le autorità competenti dovrebbero pubblicare linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. Per agevolare il funzionamento del mercato interno e, relativamente ai pagamenti transfrontalieri in euro, evitare le ineguaglianze tra gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro e quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri in euro effettuati nell’Unione a quelle praticate per i corrispondenti pagamenti nazionali effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore di servizi di pagamento.
Consob pubblica il primo Quaderno della collana Finanza sostenibile dal titolo “La finanza per lo sviluppo sostenibile. Tendenze, questioni in corso e prospettive alla luce dell’evoluzione del quadro regolamentare dell’Unione europea”.
Il Quaderno effettua una rassegna sistematica dell’evoluzione della finanza a supporto dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di fornire una mappa concettuale concernente il ruolo dei vari attori del sistema finanziario, le dinamiche di mercato e gli spazi per una regolazione in grado di promuovere la considerazione dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance) nelle scelte degli attori finanziari.
Consob pubblica l’ultimo Bollettino statistico che riporta i dati sulle società quotate e l’intermediazione finanziaria a fine 2020, su cui si riflette l’andamento della crisi economica conseguente alla pandemia.
Capitalizzazione di Borsa in flessione del 10,1% e rapporto fra capitalizzazione e Pil al 32% rispetto al 33,1% a fine 2019. In crescita il volume degli scambi di azioni (+23,5%), di derivati azionari (+8,8%) e dei titoli di stato italiani (+71,8%) rispetto al 2019. Grazie alla ripresa nella seconda parte dell’anno si assiste solo a un calo complessivo dell’utile netto delle società quotate in Borsa e non a risultati negativi. Le società industriali quotate all’Aim registrano utili per 102,2 milioni di euro.
Continua la preferenza degli investitori per le attività liquide ma rientra la fuga verso i titoli di stato registrata nella prima parte dell’anno. Il controvalore degli strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani per servizi di investimento e di gestione del risparmio aumenta (+2,6%) ma meno rispetto alla crescita dei depositi. Nel portafoglio azionario della clientela professionale cresce il peso dei titoli esteri a scapito di quelli italiani. La clientela retail mantiene stabile rispetto al 2019 il proprio investimento nei titoli di stato italiani.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, il provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021, recante nuove disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.
A seguito dell’adozione del decreto del MEF n. 169/2020 sui requisiti di idoneità, si è reso necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d’Italia. Le Disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano:
- alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
- alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del DM, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II, se successivi al 1° luglio 2021.