L’EBA ha pubblicato un’analisi dell’attuale panorama RegTech nell’UE.
Il rapporto valuta i vantaggi complessivi e le sfide affrontate dalle istituzioni finanziarie e dai fornitori di RegTech nell’uso delle soluzioni RegTech. Il rapporto identifica i potenziali rischi derivanti dalle soluzioni RegTech che le autorità di vigilanza dovranno affrontare e propone azioni volte a migliorare le conoscenze e le competenze nelle autorità competenti. Le azioni proposte mirano inoltre a garantire la neutralità tecnologica negli approcci normativi e di vigilanza al RegTech, affrontando nel contempo eventuali ostacoli all’interno del mercato unico per facilitare l’adozione delle pratiche RegTech in tutta l’UE.
Le revisioni mirano all’attuazione delle modifiche apportate dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) e dal regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR II), nonché all’allineamento con altri sviluppi normativi e con le migliori pratiche di vigilanza. La consultazione rimane aperta fino al 28 settembre 2021.
L’attuale revisione degli orientamenti SREP interessa tutti i principali elementi dello SREP. Le modifiche – che implementano i requisiti stabiliti nella CRD V e CRR II – includono:
- il riesame della categorizzazione degli enti e l’applicazione del modello di impegno minimo per riflettere le nuove definizioni sugli enti piccoli, non complessi e grandi, integrando così meglio il principio di proporzionalità;
- l’incorporazione di una valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF), in linea con il parere dell’EBA su come tenere conto dei rischi di ML/TF nello SREP pubblicato nel novembre 2020;
- la revisione delle disposizioni sulle maggiorazioni di capitale di secondo pilastro e gli orientamenti di secondo pilastro ai sensi degli articoli 104 bis e 104 ter della direttiva 2013/36/UE, per garantire che riflettano una prospettiva puramente microprudenziale;
- la previsione di chiarimenti sulla valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva e le relative maggiorazioni di capitale di secondo pilastro e gli orientamenti di secondo pilastro al fine di riflettere lo stack separato di requisiti di fondi propri in base al coefficiente di leva finanziaria;
- l’adeguamento dei requisiti per la valutazione del rischio di tasso di interesse nel non-trading book, nonché la valutazione del rischio di liquidità e dell’adeguatezza della liquidità per allinearli al quadro normativo vigente.
Tutti gli ABS che richiedono l’idoneità come garanzia dell’Eurosistema sono soggetti agli stessi requisiti di dati a livello di prestito, indipendentemente da qualsiasi esenzione dagli obblighi di informativa ai sensi del Regolamento sulle cartolarizzazioni. Pertanto, gli emittenti di ABS idonei sono tenuti a fornire informazioni all’Eurosistema secondo le procedure stabilite nelle sezioni 1 e 2 del Regolamento delegato (UE) 2020/1224.
La maggior parte delle revisioni riguarda le opzioni e le discrezionalità nell’applicazione dei requisiti di liquidità. La consultazione interessa molti aspetti dell’attività di vigilanza, compresi l’autorizzazione alle richieste di riduzione di capitale da parte delle banche, il trattamento di determinate esposizioni nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria nonché alcune esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni.
Le politiche della BCE in materia di opzioni e discrezionalità sono definite da quattro strumenti:
- una Guida BCE che definisce gli orientamenti di policy per i gruppi di vigilanza congiunti nell’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità sulla base del singolo caso in relazione agli enti significativi;
- un Regolamento BCE con cui si esercitano diverse opzioni e discrezionalità di applicabilità generale in relazione agli enti significativi;
- una Raccomandazione BCE indirizzata alle autorità nazionali competenti riguardante l’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità sulla base del singolo caso in relazione agli enti meno significativi;
- un Indirizzo BCE, sempre destinato alle autorità nazionali competenti, in merito all’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità di applicabilità generale in relazione agli enti meno significativi.
La consultazione avrà termine il 23 agosto 2021.
Gli FCM sono suscettibili di rimborsi improvvisi e possono incontrare difficoltà nella vendita di attività, in particolare in condizioni di stress. Tali caratteristiche possono dar luogo a vulnerabilità a livello di sistema.
Le opzioni suggerite dall’FSB nel documento in consultazione mirano ad affrontare queste vulnerabilità con riferimento alle seguenti tematiche:
- rimborso agli investitori;
- assorbimento delle perdite;
- riduzione della trasformazione della liquidità.
Le politiche volte a rafforzare la resilienza degli FCM, conclude l’FSB, dovrebbero essere accompagnate da ulteriori riforme in due aree specifiche: politiche a sostegno di una solida gestione del rischio da parte dei gestori di fondi e del monitoraggio del rischio da parte delle autorità; misure per migliorare il funzionamento dei mercati di finanziamento a breve termine sottostanti.
La forte risposta politica al Covid-19 ha prodotto una ripresa economica più rapida del previsto, ma osserva che la ripresa irregolare dev’essere gestita adeguatamente dai vari governi nazionali. Il rapporto affronta anche l’aumento del reddito e la disuguaglianza della ricchezza e delinea le iniziative che verranno poste in essere in materia di valute digitali.
L’IVASS ha pubblicato il Bollettino di vigilanza n. 5 relativo al mese di maggio.
In particolare le modifiche introducono un nuovo schema di quotazione per i “Dividend Futures su azioni” e per i “Futures sull’indice FTSE MIB Dividend”, volto a favorire l’attività di sostegno della liquidità sulle scadenze più brevi.
In aggiunta alla figura del Primary Market Maker, per entrambi i summenzionati strumenti, viene introdotta la figura del Liquidity Provider che sarà tenuto a rispettare gli obblighi di quotazione, secondo quanto stabilito nelle regole del mercato, per ciascun giorno di negoziazione e ciascun contratto per almeno il 60% della durata della negoziazione continua.
Gli obblighi di quantità e di spread saranno definiti nella Guida ai Parametri con apposito Avviso di Borsa.
Le modifiche riguardano la procedura di esecuzione di coattiva dei contratti, viene specificato che le comunicazioni previste dalla procedura di esecuzione coattiva devono essere inviate via mail e non più via fax e, inoltre, viene chiarita la l’applicazione della regola del cash settlement.
In vista dell’entrata in vigore delle norme comunitarie in materia di buy-in di cui al Regolamento (UE) 909/2014 e relative disposizioni attuative che avverrà all’inizio del 2022, la disciplina dell’esecuzione coattiva per i mercati non garantiti sarà complessivamente rivista e le relative modifiche saranno oggetto di successiva consultazione.
Viene inoltre eliminata la disposizione relativa alla nomina d’ufficio del buy-in agent e del sell-out agent, in linea con le procedure previste dal Regolamento (UE) 1229/2018 che prevedono esclusivamente la nomina da parte del partecipante in bonis.
Le modifiche entreranno in vigore dal 12 luglio 2021.