L’EBA ha finalizzato il suo studio sul costo della conformità delle banche dello Spazio economico europeo ai requisiti di segnalazione di vigilanza.

Nella relazione di sintesi, l’EBA ha individuato 25 raccomandazioni che porterebbero collettivamente a una potenziale riduzione dei costi di segnalazione a carico degli enti creditizi fino al 15-24%, concentrandosi principalmente su enti piccoli e non complessi. Le raccomandazioni miglioreranno i requisiti e le procedure di segnalazione per tutti gli enti, pur mantenendo i vantaggi per l’utente finale del quadro di vigilanza unico.

Le raccomandazioni riguardano quattro macroaree:

  • modifiche al processo di sviluppo del quadro di rendicontazione EBA;
  • modifiche alla struttura degli obblighi di segnalazione di vigilanza dell’EBA e del contenuto delle segnalazioni;
  • coordinamento e integrazione delle richieste di dati e degli obblighi di segnalazione;
  • modifiche al processo di segnalazione, compreso l’uso più ampio della tecnologia.

Il documento ha inoltre individuato la necessità di rimuovere gli ostacoli alla più ampia adozione di soluzioni FinTech e RegTech, nonché di promuovere una migliore digitalizzazione dei documenti e dei contratti interni.

L’EBA ha pubblicato un elenco aggiornato di indicatori per la valutazione del rischio e di strumenti di analisi del rischio, insieme alla relativa guida metodologica.

L’aggiornamento include indicatori aggiuntivi sui temi del COVID-19, piani di finanziamento, risoluzione e remunerazione, nonché aggiornamenti ad altri indicatori, che vengono utilizzati per comprendere meglio la redditività degli enti, le esposizioni verso controparti sovrane e i requisiti di fondi propri per il rischio operativo.

La guida, che descrive come vengono calcolati gli indicatori di rischio nelle pubblicazioni dell’EBA e consente alle autorità competenti e agli utilizzatori dei dati  di interpretare i dati chiave delle banche in modo coerente quando devono condurre le loro valutazioni e analisi dei rischi.

L’EBA ha posto in pubblica consultazione, fino al 17 luglio 2021, una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul calcolo della soglia per l’applicazione del Regolamento CRR II e della Direttiva CRD V per le imprese di investimento.

L’identificazione delle grandi imprese di investimento, soggette all’applicazione del CRR II e della CRD V, dipende dalle dimensioni delle stesse e dei gruppi di appartenenza. Sulla base dei riscontri ricevuti nella prima consultazione, avviata dall’EBA il 4 giugno 2020, sono emerse preoccupazioni sulla parità di condizioni tra le imprese, che fanno parte di gruppi domiciliati nell’UE e le imprese operanti nell’UE, che fanno parte di gruppi domiciliati al di fuori dell’UE. Le proposte modificate incluse in questa consultazione mirano a garantire che il quadro sia neutrale rispetto ai limiti geografici.

Le proposte di RTS stabiliscono una metodologia proporzionata e tecnicamente coerente per il calcolo del livello delle attività totali da confrontare con la soglia predeterminata di 30 miliardi di EUR e chiariscono ulteriormente la nozione di entità pertinente. Infine, chiariscono gli elementi relativi all’applicazione dei principi contabili e al trattamento delle esposizioni infragruppo.

Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha pubblicato il suo rapporto annuale che fornisce una panoramica completa delle principali tendenze di conformità nelle giurisdizioni dei paesi membri del MONEYVAL.

Il rapporto annuale descrive le sfide antiriciclaggio portate dalla pandemia COVID-19 e presenta le principali attività del MONEYVAL e i risultati ottenuti nel 2020 in materia di valutazioni reciproche e il loro follow-up. Gli Stati e le giurisdizioni membri del MONEYVAL continuano in media a dimostrare un livello moderato di efficacia nei loro sforzi in materia di AML/CFT. Di conseguenza, il loro livello di conformità alle norme antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo è, in media, insoddisfacente. I membri della MONEYVAL dimostrano i migliori risultati in materia di valutazione dei rischi, di cooperazione internazionale e di utilizzo dell’intelligence finanziaria. L’efficacia rimane particolarmente debole nella supervisione del settore finanziario, nella conformità del settore privato, nella trasparenza delle persone giuridiche, nelle condanne e confische per riciclaggio di denaro, nelle sanzioni finanziarie per il terrorismo e nella proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021 la delibera Consob n. 21867 del 26 maggio 2021 recante modifiche al regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Le modifiche sono volte a semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e a migliorarne il funzionamento ed in particolare:

  • allineano la definizione di “intermediari”, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle più recenti modifiche del TUF;
  • estendono  l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
  • definiscono meglio l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
  • introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
  • ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell’ACF;
  • introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni;
  • disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria.

Le modifiche entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021 la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile n. 37 del 29 aprile 2021 recante approvazione dell’atto di indirizzo per le attività di cui all’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – anno 2021.

Si ricorda che l’art. 64 prevede semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal europeo ed in particolare:

  • progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
  • progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.