Nella relazione di sintesi, l’EBA ha individuato 25 raccomandazioni che porterebbero collettivamente a una potenziale riduzione dei costi di segnalazione a carico degli enti creditizi fino al 15-24%, concentrandosi principalmente su enti piccoli e non complessi. Le raccomandazioni miglioreranno i requisiti e le procedure di segnalazione per tutti gli enti, pur mantenendo i vantaggi per l’utente finale del quadro di vigilanza unico.
Le raccomandazioni riguardano quattro macroaree:
- modifiche al processo di sviluppo del quadro di rendicontazione EBA;
- modifiche alla struttura degli obblighi di segnalazione di vigilanza dell’EBA e del contenuto delle segnalazioni;
- coordinamento e integrazione delle richieste di dati e degli obblighi di segnalazione;
- modifiche al processo di segnalazione, compreso l’uso più ampio della tecnologia.
Il documento ha inoltre individuato la necessità di rimuovere gli ostacoli alla più ampia adozione di soluzioni FinTech e RegTech, nonché di promuovere una migliore digitalizzazione dei documenti e dei contratti interni.
L’aggiornamento include indicatori aggiuntivi sui temi del COVID-19, piani di finanziamento, risoluzione e remunerazione, nonché aggiornamenti ad altri indicatori, che vengono utilizzati per comprendere meglio la redditività degli enti, le esposizioni verso controparti sovrane e i requisiti di fondi propri per il rischio operativo.
La guida, che descrive come vengono calcolati gli indicatori di rischio nelle pubblicazioni dell’EBA e consente alle autorità competenti e agli utilizzatori dei dati di interpretare i dati chiave delle banche in modo coerente quando devono condurre le loro valutazioni e analisi dei rischi.
L’identificazione delle grandi imprese di investimento, soggette all’applicazione del CRR II e della CRD V, dipende dalle dimensioni delle stesse e dei gruppi di appartenenza. Sulla base dei riscontri ricevuti nella prima consultazione, avviata dall’EBA il 4 giugno 2020, sono emerse preoccupazioni sulla parità di condizioni tra le imprese, che fanno parte di gruppi domiciliati nell’UE e le imprese operanti nell’UE, che fanno parte di gruppi domiciliati al di fuori dell’UE. Le proposte modificate incluse in questa consultazione mirano a garantire che il quadro sia neutrale rispetto ai limiti geografici.
Le proposte di RTS stabiliscono una metodologia proporzionata e tecnicamente coerente per il calcolo del livello delle attività totali da confrontare con la soglia predeterminata di 30 miliardi di EUR e chiariscono ulteriormente la nozione di entità pertinente. Infine, chiariscono gli elementi relativi all’applicazione dei principi contabili e al trattamento delle esposizioni infragruppo.
Il rapporto annuale descrive le sfide antiriciclaggio portate dalla pandemia COVID-19 e presenta le principali attività del MONEYVAL e i risultati ottenuti nel 2020 in materia di valutazioni reciproche e il loro follow-up. Gli Stati e le giurisdizioni membri del MONEYVAL continuano in media a dimostrare un livello moderato di efficacia nei loro sforzi in materia di AML/CFT. Di conseguenza, il loro livello di conformità alle norme antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo è, in media, insoddisfacente. I membri della MONEYVAL dimostrano i migliori risultati in materia di valutazione dei rischi, di cooperazione internazionale e di utilizzo dell’intelligence finanziaria. L’efficacia rimane particolarmente debole nella supervisione del settore finanziario, nella conformità del settore privato, nella trasparenza delle persone giuridiche, nelle condanne e confische per riciclaggio di denaro, nelle sanzioni finanziarie per il terrorismo e nella proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Le modifiche sono volte a semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e a migliorarne il funzionamento ed in particolare:
- allineano la definizione di “intermediari”, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle più recenti modifiche del TUF;
- estendono l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
- definiscono meglio l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
- ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell’ACF;
- introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni;
- disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.
Si ricorda che l’art. 64 prevede semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal europeo ed in particolare:
- progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.