L’ESMA ha lanciato una consultazione per ottenere un contributo degli operatori di mercato sulla sua relazione di revisione annuale MiFIDII / MiFIR.

Il documento di consultazione prevede la valutazione annuale del funzionamento delle soglie per la determinazione della liquidità delle obbligazioni e dei percentili di negoziazione che determinano la soglia SSTI pre-negoziazione che è attualmente soggetta a un regime transitorio in quattro fasi ai sensi dell’RTS 2.

La consultazione propone di:

  • Passare alla fase 3 per quanto riguarda la valutazione della liquidità delle obbligazioni;
  • Passare alla fase 3 per il percentile SSTI delle obbligazioni; e
  • Non passare alla fase 2 per il percentile SSTI degli strumenti non rappresentativi di capitale diversi dalle obbligazioni.

La consultazione si chiude l’11 giugno 2021.

L’EBA ha pubblicato la sua relazione sulla convergenza delle pratiche di vigilanza nel 2020.

Le pratiche delle autorità di vigilanza sono risultate convergenti nell’utilizzo dei temi chiave del piano di convergenza 2020 dell’EBA. Nel complesso, il Rapporto rileva che nel 2020 è stata prestata maggiore attenzione alla valutazione della redditività e del modello di business (strettamente legato alla qualità dell’attivo) nonché a selezionate aree di rischio ICT e resilienza operativa.

L’EBA ha inoltre osservato che i continui sforzi delle autorità competenti per cooperare con le loro controparti stanno portano a convergere anche nell’ambito del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Un altro elemento chiave del rapporto è la convergenza nei collegi di vigilanza, dove l’EBA ha osservato una maggiore interazione nel 2020, rispetto al 2019, come conseguenza della stretta collaborazione tra i membri del collegio durante la pandemia.

Nell’ambito del Piano di convergenza 2021, l’EBA ha inoltre pubblicato quattro temi chiave: i) qualità degli attivi e gestione del rischio di credito; ii) ICT e rischio per la sicurezza, resilienza operativa; iii) redditività e modello di business; e iv) gestione del capitale e delle passività. La selezione di queste aree chiave per il 2021 è stata guidata principalmente dalle implicazioni della pandemia COVID-19.

La Commissione Europea ha pubblicato una consultazione riguardante la strategia per gli investimenti al dettaglio che intende pubblicare nella prima metà del 2022.

In linea con l’obiettivo dichiarato di “un’economia al servizio delle persone”, la Commissione intende garantire che il quadro giuridico per gli investimenti al dettaglio sia adeguatamente adattato al profilo e alle esigenze dei consumatori, contribuisca a garantire migliori risultati di mercato, aumenti la fiducia degli investitori al dettaglio e ne rafforzi la partecipazione ai mercati dei capitali. La strategia comprenderà una serie di iniziative finalizzate a garantire agli investitori al dettaglio il necessario livello di fiducia e le necessarie garanzie.

La consultazione rimane aperta fino al 3 agosto 2021.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari. Nello specifico, le modifiche riguardano l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e l’elenco delle giurisdizioni partecipanti.

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.:

Sale, così, a 446 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019

L’Agenzia delle Entrata, con la Risposta n. 327 dell’11 maggio 2021 ha fornito chiarimenti sulla nuova esenzione da ritenuta per i dividendi corrisposti a fondi UE/SEE, introdotta con le modifiche all’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, apportate dall’articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
A seguito di tale modifica, l’esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia sarà estesa anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) e a quelli non conformi alla medesima direttiva 2009/65/CE il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD), istituiti in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, l’Agenzia precisa che, ai fini della non applicazione della ritenuta, è necessario che gli OICR soddisfino i requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti. La disposizione in esame si applica agli utili “percepiti” a decorrere dal 1° gennaio 2021 in base al principio di cassa, a prescindere dal periodo di formazione degli utili medesimi o dalla relativa delibera di distribuzione.