La Banca Centrale europea ha pubblicato un rapporto di analisi sui risultati della consultazione pubblica su un euro digitale.

Il rapporto evidenzia che chi che vorrebbero i cittadini, i partecipanti al mercato e le altre parti interessate da una valuta digitale è: tutela della privacy (43%), sicurezza (18%),  possibilità di utilizzarla in tutta l’area dell’euro (11%), nessun costo aggiuntivo (9%) e offline (8%).

Oltre due terzi dei partecipanti alla consultazione riconoscono l’importanza di servizi innovativi, offerti da intermediari, in grado di consentire l’accesso a un euro digitale e indicano che questo dovrebbe essere integrato negli attuali sistemi bancari e di pagamento. Vorrebbero inoltre poter usufruire di servizi aggiuntivi oltre ai semplici pagamenti in euro digitali.

L’OIC ha un documento interpretativo della legge 13 ottobre 2020, n. 126 relativamente alle disposizioni transitorie introdotte in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti.

Il documento si applica sia alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile che alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis e 7- quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) come modificato in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

In particolare la norma sopracitata introduce una facoltà di deroga esclusivamente al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile (rubricato “Criteri di valutazioni”) riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020.

Ancorché la norma non richiami esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020, tuttavia, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, l’OIC evidenzia che la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni. Il calcolo della quota di ammortamento, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, segue il disposto del par. 61 dell’OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali.