L’ESMA ha pubblicato una dichiarazione aggiornata sull’attuazione dei requisiti LEI per gli emittenti di paesi terzi nell’ambito del regime di segnalazione SFTR.

La dichiarazione aggiornata mantiene la posizione dell’ESMA come al 6 gennaio 2020 e fornisce una tempistica per la segnalazione dei LEI di emittenti di paesi terzi di titoli utilizzati nelle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) fino al 10 ottobre 2022. La dichiarazione aggiornata definisce anche le aspettative nei confronti dei repertori di dati e delle controparti, nonché le relative azioni di vigilanza delle autorità.

L’ESMA ha aggiornato il suo registro pubblico con l’ultima serie di dati  double volume cap (DVC) ai sensi della MiFID II.

Gli aggiornamenti includono dati e calcoli DVC per il periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021, nonché aggiornamenti ai periodi DVC già pubblicati. Il numero di nuove violazioni è 45: 38 azioni per il limite dell’8%, applicabile a tutte le sedi di negoziazione, e 7 azioni per il limite del 4%, che si applica alle singole sedi di negoziazione. Le negoziazioni in deroga per tutti i nuovi strumenti che violano le soglie DVC dovrebbero essere sospese dal 15 aprile 2021 al 14 ottobre 2021. Continueranno a essere sospesi gli strumenti per i quali esistevano già limiti nei periodi precedenti.

L’EIOPA ha posto in consultazione fino al 16 luglio 2021 un quadro per affrontare il rischio del rapporto qualità-prezzo nel mercato europeo unit-linked .

Questa consultazione è una risposta alle preoccupazioni ripetutamente evidenziate dall’EIOPA secondo cui, mentre i prodotti unit linked possono offrire vantaggi importanti per gli assicurati, i costi per alcuni prodotti unit linked continuano a rimanere troppo elevati. Le preoccupazioni esistenti sono state acuite dalla crisi COVID-19.

Nel documento l’EIOPA presenta un quadro per valutare se i prodotti unit-linked (e ibridi) offrono un rapporto qualità-prezzo, tenendo conto delle esigenze, degli obiettivi e delle caratteristiche di un mercato di riferimento.

L’EIOPA ha pubblicato la sua terza relazione sui costi e sui risultati passati dei prodotti di investimento assicurativo (IBIP) e dei prodotti pensionistici personali (PPP) nell’Unione europea.

Questo rapporto fornisce un’analisi dei costi per il 2019 e dei risultati passati per il periodo 2015-2019. Il rapporto presenta anche alcune considerazioni sull’impatto di COVID-19 su questi prodotti.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 aprile 2021 il Regolamento delegato (UE) 2021/598 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

L’OCSE ha pubblicato un rapporto sull’attuazione degli standard minimi previsti dall’Action 6 del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting).

L’Action 6 è volta a prevenire l’abuso di trattati fiscali, riallineando le norme nazionali in modo da impedire la concessione di benefici da trattati in circostanze inappropriate. La Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure BEPS (MLI) è stato lo strumento utilizzato dalla stragrande maggioranza degli stati che hanno iniziato ad attuare gli standard minimi dell’Action 6.

L’OCSE rileva come la maggioranza dei paesi aderenti stia attuando correttamente gli standard in oggetto provvedendo a modificare di conseguenza i propri trattati, per evitare il c.d. “treaty shopping.

La Consob ha pubblicato una dichiarazione sui casi di anomala volatilità nella negoziazione di azioni e nell’utilizzo di social forum e piattaforme di trading on-line.
I recenti casi di estrema volatilità di alcuni titoli azionari scambiati in mercati di altri Paesi – caratterizzati da un significativo accumulo di posizioni corte nette e dall’azione concertata di alcuni investitori al dettaglio sulla base delle informazioni condivise sui social media (es. GameStop nel mercato borsistico statunitense) – hanno sollevato un ampio dibattito internazionale tra le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari.
La Consob evidenzia come la potenziale classificazione di alcune informazioni diffuse dai social media (es. raccomandazioni di investimento) potrebbe sollevare problematiche in relazione al rispetto delle regole fissate per contrastare gli abusi di mercato in Europa e all’applicazione delle relative sanzioni. Gli investitori al dettaglio dovrebbero essere consapevoli del rischio di prendere decisioni di investimento sulla base di questo tipo di informazioni, se non adeguatamente presentate.
Da alcune analisi preliminari risulta che le principali imprese operanti in Italia che offrono servizi che replicano il modello di business sopra delineato (es. commissioni di negoziazione ridotte o nulle per gli investitori retail; utilizzo complementare di social media, segnali di trading, ecc.) sono generalmente autorizzate in un numero limitato di Stati membri e forniscono servizi in tutta l’Unione Europea in base al regime di passaporto delineato dalla MiFID II. Inoltre, il numero delle piattaforme di trading online non autorizzate è in costante crescita, rappresentando un motivo di grande preoccupazione per le autorità di supervisione.

Stefano De Polis, Segretario Generale dell’IVASS, è intervenuto sul tema dell’Arbitro delle Controversie Assicurative.

L’Arbitro Assicurativo (l’AAS – sarà questo l’acronimo) andrà ad affiancarsi all’ABF della Banca d’Italia e all’ACF della Consob così da ampliare il sistema delle tutele della clientela.

Con la messa in consultazione, con le principali associazioni del mercato e dei consumatori, del Decreto interministeriale, è stato fatto un ulteriore passo avanti verso l’avvio del nuovo Arbitro. La sua definizione consentirà all’IVASS di mettere in pubblica consultazione il proprio regolamento attuativo.

Con Risposta n. 238 del 13 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su regime del c.d. “realizzo controllato” di cui all’articolo 177 comma 2-bis del TUIR con particolare riguardo al conferimento della nuda proprietà delle partecipazioni detenute in una holding ed all’applicazione del meccanismo demoltiplicativo. A tal proposito si evidenzia come il suddetto comma 2-bis estende il regime del realizzo controllato ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a) delle medesima norma. Ovvero, alle ipotesi in cui le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Secondo l’Agenzia, alla luce della formulazione della lettera a) del citato comma 2-bis (che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale), il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idoneo ad integrare i presupposti della norma in esame. Tuttavia, considerata la previsione contenuta nel secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR (secondo cui, per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding, «le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa») si ritiene che in caso di conferimento di partecipazioni in una holding, ai fini del rispetto delle percentuali della lettera a), occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente in tutte le società partecipate, ferma restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella holding esclusivamente per il calcolo del demoltiplicatore.