Con il Principio di diritto n. 6 del 9 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate chiarisce che nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito, durante il periodo transitorio, deve applicarsi l’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr n. 600/1973, che prevede l’esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio e lungo periodo corrisposti dalle imprese residenti agli istituti creditizi presenti in uno Stato membro dell’Unione europea

Il Regno Unito, infatti, deve essere considerato, per tutto il periodo transitorio della Brexit, al pari di un Paese ancora ricompreso nel territorio dell’Unione europea, perché in caso contrario si determinerebbe una violazione delle libertà fondamentali del trattato sul funzionamento dell’Ue, in particolare della libera prestazione di servizi e della libera circolazione di capitali, comportando una “discriminazione orizzontale” tra i destinatari delle stesse libertà

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 marzo 2021 recante modalità di effettuazione dei controlli per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore per l’indennizzo forfettario. Il presente decreto disciplina le modalità per la verifica, mediante le informazioni detenute dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate e rese consultabili sulla base di apposita convenzione, del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, dichiarato dagli aventi diritto previsti dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, ai fini della erogazione da parte del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) dell’indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.