È stato accertato che tutte le violazioni contestate erano dovute a negligenza da parte di Moody’s. Le violazioni hanno riguardato:
- l’emissione di rating del credito in violazione del divieto di emettere nuovi rating su entità in cui l’azionista di un’agenzia di rating del credito (CRA) superi la soglia di proprietà del 10% e / o sia un membro del consiglio dell’entità valutata;
- la mancata comunicazione dei conflitti di interesse relativi alla soglia di partecipazione del 5%; e
- le politiche e procedure interne inadeguate per gestire i conflitti di interesse degli azionisti.
Il parere riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, e in particolare la necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni previste per le violazioni di MiFID II/MiFIR. La consulenza fornita dall’ESMA include proposte per:
- modificare i requisiti MIFID II rivolti alle autorità nazionali per la divulgazione e segnalazione delle informazioni su sanzioni e misure;
- modificare l’obbligo MIFID II per le autorità nazionali di mettersi in contatto con le autorità giudiziarie per raccogliere informazioni sulle sanzioni penali;
- includere poteri di risoluzione tra la gamma di sanzioni e misure delle autorità nazionali per aumentare l’efficienza dei loro procedimenti di esecuzione; e
- modificare gli attuali requisiti sulle misure precauzionali della MiFID II.
Dal 30 aprile in poi i repertori di dati sulle negoziazioni (TR) non dovranno rifiutare le segnalazioni sui derivati in cui il campo “Margine di variazione ricevuto” (1.30) è lasciato vuoto per i derivati segnalati dalla controparte segnalante come “Non garantiti”.
La nuova Q&A pubblicata fornisce indicazioni sull’applicazione di tre importanti elementi contenuti nell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva delegata MiFID II: la condizione che l’incentivo sia giustificato da:
- un servizio aggiuntivo o di livello superiore,
- cliente in questione,
- proporzionalità al livello di incentivi ricevuti.
Nel complesso, questo esercizio ha avuto successo in termini di miglioramento della trasparenza per i consumatori e di contributo a ridurre gli ostacoli all’accettazione e all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa nel mercato interno. Molte Autorità nazionali hanno implementato azioni per garantire la conformità con l’IDD adattando le loro pagine web e documenti con informazioni sulle buone regole generali, al fine di:
- eliminare i requisiti di registrazione e organizzativi che sono di competenza esclusiva dello Stato membro di origine;
- chiarire che i requisiti di registrazione e organizzativi sono imposti solo agli intermediari assicurativi registrati a livello nazionale; e
- indicare specifiche disposizioni di carattere generale piuttosto che citare compendi della legislazione nazionale.
Le modifiche riguardano sei aree per fornire:
- chiarimenti in merito alle definizioni di VA e VASP;
- indicazioni su come gli Standard GAFI si applichino alle cosiddette stablecoin;
- indicazioni sui rischi e sui potenziali fattori di mitigazione del rischio per le transazioni peer-to-peer,
- una guida aggiornata sull’autorizzazione e la registrazione dei VASP,
- indicazioni per i settori pubblico e privato sull’attuazione della “travel rule” per raccogliere e condividere con gli organi di regolamentazione i dati delle transazioni finanziarie;
- indicazioni per la condivisione delle informazioni e cooperazione tra VASP e Autorità di vigilanza.
La consultazione avrà termine il 20 aprile 2021.
Le modifiche sono state introdotte a seguito della pubblicazione da parte del Comitato di Basilea di una metodologia riveduta per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale. Tale metodologia ha introdotto un nuovo indicatore per misurare la rilevanza sistemica, relativo al volume delle negoziazioni e incluso nella categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti da un gruppo bancario e inserito le attività assicurative nel metodo di misurazione basato sugli indicatori utilizzato per valutare la rilevanza sistemica dei gruppi bancari.
Il MISE ha evidenziato l’impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all’attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche. L’eventuale acquisizione della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.
Borsa Italiana con Avviso n. 9796 del 29 Marzo 2021 ha pubblicato le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati – Mercato MOT: Modalità di presentazione delle domande di ammissione. Le modifiche entrano in vigore dal 12 Aprile 2021.
Borsa Italiana con Avviso n. 9798 del 29 Marzo 2021 ha pubblicato le modifiche alla Comunicazione Tecnica n.3 del Mercato EuroTLX – Modalità di presentazione delle domande di ammissione.