L’ESMA ha lanciato una consultazione sulle potenziali riforme del regolamento sui fondi del mercato monetario dell’UE (MMFR). L’Autorità mira a riesaminare lo stress vissuto dagli FCM durante la crisi del marzo 2020 e valutare il ruolo svolto da mercati, investitori e regolamentazione, e propone potenziali riforme.

L’ESMA definisce quattro tipi di potenziali riforme per gli FCM:

  • Riforme mirate al lato della passività degli FCM, come il disaccoppiamento delle soglie regolamentari dalle sospensioni / gate per limitare lo stress di liquidità e per richiedere ai gestori dell’FCM di utilizzare strumenti di gestione della liquidità come lo swing pricing;
  • Riforme mirate al lato attivo degli FCM, ad esempio riesaminando i requisiti sulle riserve di liquidità e sul loro utilizzo;
  • Riforme rivolte sia al lato passivo che a quello dell’attivo degli FCM, esaminando lo stato di alcuni tipi di FCM come gli FCM con valore patrimoniale netto (NAV) stabile e il valore patrimoniale netto a bassa volatilità (LVNAV);e
  • Riforme esterne agli stessi MMF valutando se il ruolo del sostegno dello sponsor debba essere modificato.Inoltre, l’ESMA sta anche raccogliendo feedback dalle parti interessate su altri potenziali cambiamenti, in particolare legati a rating, informativa e prove di stress.

 

Le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato un parere congiunto sull’ambito giurisdizionale degli obblighi delle parti non UE delle cartolarizzazioni ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni (SECR).

Lo scopo del parere è quello di facilitare la comprensione di alcune disposizioni SECR nei casi in cui entità di paesi terzi diventino parti di una cartolarizzazione. Il parere congiunto mira a chiarire i potenziali obblighi di tali parti di paesi terzi, nonché gli aspetti di conformità correlati di una transazione ai sensi della SECR, ed è inteso a contribuire a migliorare il funzionamento dei mercati delle cartolarizzazioni dell’UE.

Le AEV hanno espresso il loro punto di vista comune sulle difficoltà pratiche incontrate dagli operatori di mercato in relazione all’ambito di applicazione giurisdizionale di varie disposizioni della SECR nei seguenti quattro scenari:

  1. cartolarizzazioni in cui alcune, ma non tutte, le parti venditrici, ovvero cedente, prestatore originario, promotore ed emittente di società veicolo ecc., sono situate in un paese terzo;
  2. cartolarizzazioni in cui tutte le parti sell-side sono situate in un paese terzo e gli investitori dell’UE investono in esse;
  3. investimenti in cartolarizzazioni da parte di società controllate di gruppi regolamentati dell’UE, laddove tali controllate siano situate in un paese terzo;e
  4. cartolarizzazioni in cui una delle parti è un gestore di fondi di investimento di un paese terzo

Il parere congiunto raccomanda che queste difficoltà dovrebbero essere affrontate, ove possibile, attraverso la guida interpretativa della Commissione europea.

 

Le AEV pubblicano Q&A sugli aspetti intersettoriali del Regolamento sulle cartolarizzazioni. Le Q&A chiariscono gli argomenti in relazione all’applicazione del regolamento sulle cartolarizzazioni per aiutare gli operatori di mercato a rispettare i loro obblighi e per promuovere la coerenza intersettoriale nell’attuazione dei requisiti di cartolarizzazione nell’UE.

In particolare, le domande e risposte chiariscono:

  1. il contenuto e il formato delle informazioni di un’operazione di cartolarizzazione che dovrebbero essere comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE;
  2. la documentazione della transazione di una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) che dovrebbe essere resa disponibile al pubblico per facilitare la conformità degli investitori ai suoi requisiti di due diligence;e
  3. il tipo di servizi di certificazione STS che possono essere forniti dai verificatori di terze parti alle parti della cartolarizzazione.

Lo scopo delle domande e risposte è promuovere approcci e pratiche di vigilanza comuni nell’applicazione del regolamento sulle cartolarizzazioni e promuovere la coerenza intersettoriale a livello dell’UE, nonché aiutare gli operatori di mercato a rispettare i loro obblighi.

 

L’ESMA ha pubblicato la sua consulenza tecnica alla Commissione europea sulle regole procedurali per l’imposizione di ammende e sanzioni agli amministratori di benchmark sotto la sua supervisione diretta.

L’ESMA ha valutato e affrontato i commenti ricevuti durante il periodo di consultazione e ha deciso di mantenere le proposte originali formulate nel suo documento di consultazione. Ha incluso consigli su alcuni aspetti procedurali specifici, tra cui:

  • il diritto di essere ascoltato dall’agente investigativo indipendente (IIO);
  • il contenuto del file che deve essere presentato dall’IIO;
  • accesso al file;
  • la procedura per l’imposizione di ammende;
  • l’adozione di decisioni provvisorie;
  • i termini di prescrizione per l’imposizione e l’esecuzione delle sanzioni;
  • la riscossione di multe e sanzioni;e
  • i periodi di calcolo pertinenti.

 

Con delibera n. 21773  la Consob ha abrogato parzialmente la propria delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 nella parte che prevede gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Istituto in capo alle imprese di assicurazione e, in particolare, le previsioni riguardanti:

  • gli “obblighi informativi delle imprese di assicurazione”;
  • i “dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi”;
  • lo “schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi”;
  • lo “schema di relazione sui controlli di conformità alle norme nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi”.

Sul punto si evidenzia che il passaggio all’Ivass della competenza di vigilanza sull’attività di distribuzione diretta di prodotti di investimento assicurativo ha reso privo di base giuridica il mantenimento degli obblighi informativi fissati dalla delibera n. 17297 in capo alle imprese di assicurazione, ed ha reso pertanto necessario procedere all’abrogazione parziale della delibera, espungendo gli obblighi informativi nei confronti della Consob in capo alle imprese di assicurazione.