L’ESMA ha presentato la sua risposta  alla consultazione della Commissione europea sul punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni sulle società.

L’ESMA sostiene pienamente l’ambizione di istituire l’ESAP ritenendo che questo aumenterà la fiducia degli investitori nelle società in tutta l’UE e ridurrà i costi del capitale. Tuttavia, l’ESMA raccomanda un approccio graduale, che dovrebbe dare la priorità alle informazioni finanziarie e non finanziarie delle società pubbliche.

L’ESMA ha pubblicato i risultati dei calcoli annuali di trasparenza per azioni e strumenti simili ad azioni, che si applicheranno dal 1 ° aprile 2021.

 L’EBA ha pubblicato le sue linee guida finali sui fattori di rischio inerenti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Le revisioni tengono conto delle modifiche al quadro giuridico dell’UE e affrontano i nuovi rischi di ML/TF.
Oltre a rafforzare gli approcci all’AML / CFT basati sul rischio delle istituzioni finanziarie, la revisione sostiene lo sviluppo di approcci di vigilanza più efficaci e coerenti considerato che vi è evidenza dell’esistenza di approcci divergenti.

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 marzo 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 (V Direttiva antiriciclaggio). 
Si evidenzia come il sistema di interconnessione sopraindicato riguardi i registri dei titolari effettivi (Beneficial Ownership Registers Interconnection System – BORIS) e sia istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Il BORIS funge da servizio centrale di ricerca che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della V Direttiva antiriciclaggio. Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.