Pubblicato lo Scambio di lettere tra l’EIOPA e l’Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) incentrato sulla cooperazione nel settore della regolamentazione e della vigilanza assicurativa.

Lo scambio mira a promuovere la comprensione reciproca, lo scambio di informazioni e l’assistenza tecnica tra le due autorità. La FSA e l’EIOPA continueranno a impegnarsi in un dialogo per cercare di identificare aree di cooperazione e condividere informazioni sugli sviluppi normativi di reciproco interesse, compreso lo sviluppo di standard internazionali.

 La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato una guida recante le modalità di fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei requisiti prudenziali come previsto dall’Art. 18 commi 1 e 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Nella propria guida, la BCE stabilisce il livello di sanzione in relazione alla gravità della violazione e, al fine di garantire la proporzionalità, anche alle dimensioni del soggetto vigilato. La gravità di una violazione è classificata in cinque categorie: minore, moderatamente grave, grave, molto grave ed estremamente grave. La categoria in cui rientra una violazione dipende da una combinazione di due fattori: l’impatto della violazione e la gravità della condotta.

  • Per le violazioni classificate come molto gravi o inferiori, la BCE fissa l’importo di base della sanzione facendo riferimento ad un elenco di predefinito in base alla gravità della violazione e alle dimensioni dell’ente, oppure moltiplicando i profitti totali ottenuti o delle perdite evitate per un importo corrispondente alla gravità della violazione.
  • Laddove le violazioni siano classificate come estremamente gravi, la BCE fissa l’importo di base come percentuale del fatturato annuo totale del soggetto vigilato.

Eventualmente, la BCE può aumentare o ridurre l’importo di base per tenere conto di tutte le circostanze attenuanti e aggravanti e garantire che la sanzione sia proporzionata, efficace e dissuasiva.

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 marzo il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2021 il Provvedimento Banca d’Italia 16 febbraio 2021 recante Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, secondo aggiornamento.
Con questo provvedimento la normativa di Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio viene adeguata agli Orientamenti dell’ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA (ESMA34-39-897) del 16 luglio 2020. Le nuove disposizioni entrano in vigore da oggi 3 marzo, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Banca d’Italia ha pubblicato la nota “Gli effetti delle misure di ampliamento delle garanzie adottate dalla BCE e dalla Banca d’Italia in risposta all’emergenza pandemica”.
Il documento valuta l’effetto delle misure straordinarie adottate nel 2020 dalla BCE e dalla Banca d’Italia per l’ampliamento del valore delle garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria e mitigare, in tal modo, gli effetti economici della crisi pandemica. L’insieme di queste misure, in gran parte riferite ai prestiti bancari, ha consentito di aumentare il valore netto delle attività stanziate dalle controparti italiane di 57 miliardi, pari al 13 per cento del totale delle garanzie conferite.
In particolare, la riduzione generalizzata degli scarti di garanzia ha consentito alle banche di soddisfare prontamente l’accresciuta esigenza di finanziamento in banca centrale senza incorrere in costi aggiuntivi.