La dichiarazione analizza le seguenti questioni:
- utilizzo di informazioni affidabili per le decisioni di investimento;
- aumento del rischio di perdita dell’investitore a causa della volatilità dei prezzi;
- rischio di commettere abusi di mercato.
L’ESMA ha invitato il Comitato IC a chiarire i requisiti applicabili considerando le questioni relative a:
- contabilizzazione delle transazioni secondo i requisiti dell’IFRS 9 o dello IAS 20;
- utilizzo di tassi di interesse effettivi discreti o “combinati” per calcolare gli interessi passivi; e
- trattamento contabile delle modifiche nelle stime dei pagamenti dovute alla revisione della valutazione del rispetto dei criteri di idoneità all’applicazione dell’IFRS 9.
Con il trattamento alternativo, gli enti sono autorizzati a sostituire l’importo totale delle loro esposizioni – determinate da “accordi di riacquisto tripartiti” facilitati da un agente tripartito – verso un emittente di garanzie reali, con l’intero ammontare dei limiti che l’ente ha imposto di applicare a tali esposizioni all’agente tripartito.
Se gli enti effettuano tale sostituzione, il regolamento CRR richiede loro di rispettare tre condizioni, che sono ulteriormente specificate nelle linee guida finali, vale a dire:
- l’ente deve verificare che l’agente tripartito disponga di adeguate garanzie per prevenire violazioni dei limiti stabiliti dall’ente;
- l’autorità competente non ha espresso all’ente preoccupazioni rilevanti;
- la somma del limite imposto dall’ente all’agente tripartito e qualsiasi altra esposizione dell’ente verso l’emittente della garanzia non supera il limite di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del CRR.
Inoltre, le linee guida finali stabiliscono i requisiti sulle condizioni e sulla frequenza per la determinazione, il monitoraggio e la revisione dei limiti specificati dall’ente.
Il rapporto evidenzia come le misure fiscali adottate per sostenere l’economia reale abbiano stabilizzato i prestiti e abbiano permesso un corretto funzionamento del sistema finanziario europeo. Il rapporto identifica anche le priorità politiche che le autorità competenti dovrebbero avere in termini di progettazione e durata delle misure fiscali, maggiore trasparenza e rendicontazione e preparazione per ulteriori scenari avversi.
- degli emittenti vigilati, degli organi di controllo e delle società di revisione in relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali;
- delle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie 2020;
- degli emittenti con azioni quotate e dagli organi di controllo in occasione di assemblee per delibere sul capitale;
- dei responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi;
- degli emittenti soggetti alla disciplina del MAR.
In considerazione del perdurare della pandemia, la Consob raccomanda ai gestori di adottare le più adeguate misure al fine di assicurare la continuità delle attività svolte sui portali, pubblicare tempestivamente eventuali aggiornamenti forniti dall’offerente e assicurare che le informazioni rese agli investitori in sede di pubblicazione delle offerte esplicitino chiaramente gli eventuali effetti della pandemia sulla sostenibilità dei relativi progetti.
I gestori di portali sono chiamati a rappresentare le misure adottate al riguardo nonché i relativi aggiornamenti nell’ambito della relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa
Banca d’Italia espone i progressi compiuti nel 2020 verso la sostenibilità dei propri investimenti a seguito dell’applicazione dei criteri di investimento ESG (Environmental, Social and Governance) ai portafogli azionari gestiti internamente, relativi ai mercati italiano e dell’area dell’euro e agli investimenti azionari negli Stati Uniti e in Giappone.
Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti e rilievi non bloccanti; cfr. Appendice 1) e l’inserimento di nuovi esempi di errori più comuni in fase di salvataggio, verifica e invio della SOS.
L’incentivo fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up e delle Pmi innovative, nonché agli investimenti in quote degli Oicr, inclusa anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.
L’agevolazione consiste nella detrazione del 50% dall’Irpef delle somme investite, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative. L’investimento può essere effettuato direttamente o tramite quote degli Organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in Pmi e start-up innovative e va mantenuto per almeno tre anni.