L’EBA ha posto in pubblica consultazione fino al prossimo 17 maggio 2021 le linee guida funzionali a valutare i casi eccezionali in cui l’esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti superi i limiti fissati dall’articolo 395 comma 1 del Regolamento CRR per le c.d. grandi esposizioni.

Le linee guida forniscono altresì indicazioni per stabilire il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità e le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell’ente.

Per supportare le autorità competenti nella loro valutazione, l’EBA ha indicato tre criteri che, se non soddisfatti durante la violazione, determinano un limite per l’autorità competente alla concessione all’ente di più di tre mesi per ripristinare la conformità al limite per le grandi esposizioni:

  • se la violazione è stata un evento raro;
  • se l’ente avrebbe potuto prevedere l’evento applicando una gestione del rischio adeguata ed efficace;
  • se l’evento è stato causato da ragioni al di fuori del controllo dell’istituzione.

Quando a un ente vengono concessi più di tre mesi per conformarsi ai limiti, questo dovrebbe presentare un piano di conformità all’autorità competente contenente una serie di misure elencate negli orientamenti.

 

L’EIOPA ha pubblicato il suo piano di convergenza per la vigilanza 2021.

Nel 2021 l’EIOPA intende completare le priorità del piano precedente, accordando al contempo flessibilità per continuare a mitigare l’impatto della pandemia Covid-19.
Analogamente ai piani precedenti, le aree prioritarie rientrano nei seguenti elementi costitutivi:

  • Attuazione pratica della cultura della vigilanza comune e ulteriore sviluppo degli strumenti di vigilanza;
  • Rischi per il mercato interno e condizioni di parità che possono portare all’arbitraggio di vigilanza; e
  • Supervisione dei rischi emergenti.

L’EIOPA ha inoltre identificato tre nuove priorità per il 2021 e intraprenderà le seguenti azioni:

  • Adotterà misure graduali per integrare i rischi ambientali, sociali e di governance nella vigilanza prudenziale e della condotta;
  • Affronterà le preoccupazioni di vigilanza derivanti dal recente sviluppo del mercato dei fornitori di IORP multi-datore di lavoro; e
  • Analizzerà e identificherà i potenziali rischi per il mercato interno in seguito all’identificazione di incongruenze nel modo in cui le autorità nazionali competenti trattano le imprese di riassicurazione con la sede centrale situata in paesi terzi.

 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2021 il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery Fund).

Il Regolamento stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Le aree di intervento di pertinenza europea concernono sei pilastri:

  • transizione verde;
  • trasformazione digitale;
  • crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;
  • coesione sociale e territoriale;
  • salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l’altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e
  • politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze.

 

Banca d’Italia pubblica online la Nota “Le catene del valore e la pandemia: evidenze sulle imprese italiane”