Newsletter n. 21

Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Decreto MEF” o “Decreto”), recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a registrarsi e comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.

Il Decreto MEF ha esteso ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale[1] e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale[2], che intendono svolgere la propria attività, anche on-line, sul territorio della Repubblica, la disciplina prevista per i cambiavalute, con particolare riferimento all’obbligo di iscrizione all’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi (“OAM”) e alla comunicazione delle operazioni effettuate in criptovalute.

Obbligo di iscrizione OAM

L’obbligo di iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM si considera assolto mediante comunicazione telematica all’Organismo, prevista dall’art.17-bis, comma 2 del D.Lgs. 141/2010 ed è subordinato al possesso dei medesimi requisiti stabiliti per gli operatori che svolgono attività di cambiavalute dal comma 3 del medesimo articolo.
In altre parole, ciò significa che chi opera nel mondo delle criptovalute verrà così identificato come i cambiavalute e i money transfer.

I requisiti per la registrazione differiscono a seconda che i soggetti siano: (i) persone fisiche, a cui è richiesta la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea, e il domicilio nel territorio della Repubblica, o (ii) soggetti diversi da persone fisiche, a cui è richiesto che la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione si trovino nel territorio della Repubblica.

I soggetti che già svolgono l’attività di prestatori di tali servizi alla data di avvio della sezione speciale del Registro (prevista entro il 18 maggio 2022 secondo il comunicato stampa dell’OAM del 18 febbraio 2022) dovranno adempiere all’obbligo di comunicazione entro il termine di 60 giorni dall’avvio della sezione speciale. Ovviamente tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti menzionati in precedenza e, se sprovvisti, saranno tenuti a adeguarsi.

L’OAM, verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del Registro.

La suddetta comunicazione è finalizzata ad assicurare che il MEF acquisisca tutte le informazioni in merito alla dimensione e all’operatività del mercato in questione. Ciò in quanto l’OAM è tenuto a presentare una relazione periodica contenente le seguenti informazioni:

  • i dati aggregati circa il numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale iscritti;
  • le ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività; e
  • la tipologia di servizi svolti e la relativa operatività.

Il Decreto MEF specifica le informazioni che devono essere trasmesse nella comunicazione ai fini dell’iscrizione nel Registro (articolo 4 “Sezione speciale del registro”) e stabilisce i poteri demandati all’OAM di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale nonché il dovere di collaborare con il MEF, le Autorità di vigilanza di settore, l’UIF, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo al fine di agevolare l’esercizio dei compiti istituzionali di questi.

Obbligo di Comunicazione delle transazioni

Infine, l’art. 5 del Decreto MEF prescrive l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio nazionale con cadenza trimestrale, utilizzando come modello l’Allegato 1 del Decreto che disciplina il dettaglio delle informazioni da trasmettere.

Il nuovo intervento del legislatore, in questo caso secondario, dopo l’applicazione della normativa antiriciclaggio, sembra confermare quanto il fenomeno delle valute digitali si stia diffondendo non solo su scala mondiale, ma anche in Italia. Tanto da richiedere una stretta sul controllo mediante l’introduzione degli obblighi di registrazione degli operatori e di comunicazione delle transazioni crypto.

Si tratta in pratica del primo censimento di questo mercato, che potrebbe avere una portata rivoluzionaria della natura stessa delle monete virtuali, che fino ad oggi erano fiorite anche grazie al fatto di vivere in un mondo parallelo senza norme.

Ciò detto, se l’obiettivo di evitare meccanismi illeciti di trasferimento del denaro e truffe crittografiche nel mondo delle criptovalute è sicuramente lodevole, rimane tuttavia il dubbio sulle conseguenze pratiche in termini di arbitraggi regolamentari, con i principali operatori del mercato (che operano in conformità di norme più leggere di altri Paesi) che potrebbero decidere di uscire dal mercato italiano.

Legália continuerà a monitorare i futuri sviluppi in materia e nel frattempo rimaniamo a disposizione per chiarimenti e assistenza in relazione all’oggetto della presente NewsLetter e/o di argomenti attinenti.


[1]Art. 1, comma 2 let. b) del Decreto MEF li definisce come: “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”.
[2] Art. 1, comma 2 let. c) del Decreto MEF li definisce come: “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

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