La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 44378 del 26 ottobre 2022, ha affermato che le criptovalute sono prodotti finanziari.

Secondo la Corte le criptovalute posseggono i caratteri propri dell’investimento finanziario, ovvero:

  • un impiego di capitali, riconducibile generalmente al danaro o, più in generale, a un capitale proprio che può anche corrispondere a una valuta virtuale;
  • una aspettativa di rendimento;
  • un rischio proprio dell’attività prescelta, direttamente correlato all’impiego di capitali.

Nel caso esaminato dalla Corte, tali caratteri erano presenti in quanto i soggetti interessati all’investimento per ottenerlo:

  • hanno erogato capitali (sotto forma di bitcoin);
  • con l’aspettativa di ottenere un rendimento, costituito dalla corresponsione di altre monete virtuali che avrebbero permesso la partecipazione alla piattaforma, dal valore variabile a seconda del momento dell’acquisto e che avrebbe acquistato maggior valore se il progetto relativo alla piattaforma avesse avuto successo;
  • hanno assunto su di sé un rischio connesso al capitale investito.
La Corte ha dunque concluso che a fronte della qualifica delle criptovalute quali prodotti finanziari, ne consegue l’applicabilità del regime di offerta al pubblico disciplinato dagli articoli 94 e seguenti del TUF.
Sale a 805 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Il calcolo degli oneri contributivi verrà curato dal Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board – SRB).