Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo numero della serie “Temi di discussione” (n. 1364):
e sette nuovi numeri della serie “Questioni di economia e finanza” (nn. 673-679):
- N. 679 – Calibrazione della riserva di capitale anticiclica (CCyB) per l’Italia
- N. 678 – Proprietà, governance, management e performance delle imprese: evidenze dalle imprese italiane
- N. 677 – Il personale degli enti territoriali. Il Mezzogiorno nel confronto con il Centro Nord
- N. 676 – Cambiamento strutturale e dinamiche d’impresa nel Mezzogiorno d’Italia
- N. 675 – Il sistema universitario: un confronto tra Centro-Nord e Mezzogiorno
- N. 674 – Intelligenza artificiale comprensibile: l’interpretabilità dei modelli di previsione del default basati su machine learning
- N. 673 – Non abbandonarmi: l’assicurazione contro la disoccupazione negli Stati Uniti
Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
Gli orientamenti si applicano ai sistemi di garanzia dei depositi ai fini della quantificazione della dotazione finanziaria utile al raggiungimento del livello-obiettivo.
Gli orientamenti sono applicabili a decorrere dal 30 marzo 2022.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività di mystery shopping svolte nei confronti di:
- imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
- sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice e intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro che siano iscritti nell’Elenco Annesso di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice;
- soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione limitatamente ai profili assicurativi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) del Codice.
La consultazione terminerà il 15 aprile 2022.
La BCE evince che la proposta di Regolamento consiste in adeguamenti tecnici volti a rendere operative decisioni legislative sostanziali attuate dalle ultime modifiche della direttiva n. 2014/59/UE (BRRD), valutate nel parere della BCE relativo alle revisioni del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi.
La BCE sostiene la proposta di Regolamento, che garantisce un migliore allineamento tra le disposizioni del CRR del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni della BRRD, in seguito all’entrata in vigore del quadro rivisto sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) e il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
La BCE sostiene inoltre la proposta di Regolamento nella misura in cui garantisce un migliore allineamento del trattamento normativo degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con una strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE), inclusi i gruppi con filiazioni aventi sede in paesi terzi, con il trattamento delineato nella norma TLAC.