Sale a 657  il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Il sistema Prenotazione Operazioni in Contanti (POC) è stato realizzato dalla Banca d’Italia per semplificare le operazioni di prelievo e versamento delle banconote svolte dalle banche e da Poste Italiane con la Banca d’Italia, innalzando il livello qualitativo dei servizi di cassa offerti. Il nuovo sistema, in linea con gli indirizzi della BCE, consente alle banche di inoltrare messaggi sulla rete SWIFT (la stessa di Target2) riguardanti le operazioni di cassa da svolgere presso le Filiali della Banca d’Italia.
Possono aderire al sistema POC tutte le banche che dispongono di un conto Target2  (direttamente o tramite altre banche componenti lo stesso gruppo bancario); devono farne preventivamente richiesta alla Banca d’Italia e sottoscrivere uno specifico contratto. Le operazioni con il sistema sono disciplinate all’interno della Guida per gli aderenti.
Nell’ambito del POC le banche inoltrano tramite la rete SWIFT gli ordini di prelevamento e le notifiche di versamento di banconote utilizzando i messaggi standard del GS1, e ricevono messaggi di accettazione o rifiuto e sull’avvenuta esecuzione delle singole operazioni completate presso le Filiali della Banca d’Italia.
Le banconote versate e prelevate sono contenute in confezioni standard di sicurezza, sigillate univocamente identificate da un codice (apposto in chiaro e con codifica a barre).
Lo schema di regolamento in pubblica consultazione dà attuazione all’articolo 132-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del CAP introdotto dall’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che:
  • prevede obblighi informativi a carico degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 221 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tale fine, gli intermediari si collegano al sito internet del preventivatore, accessibile anche dai siti internet dell’IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE);
  • attribuisce all’IVASS il potere di adottare disposizioni attuative in modo da garantire l’accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto e di definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all’articolo 136, comma 3-bis, del CAP, è consentita la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. La conclusione del contratto può avvenire presso un’agenzia dell’impresa ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al loro sito internet.
L’intervento normativo consente di adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente (“Tuo Preventivatore”) al mutato framework normativo derivante dall’entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 e allo sviluppo del quadro tecnologico di riferimento.
Con il nuovo sistema, infatti, l’IVASS intende offrire un servizio on line gratuito e imparziale di preventivazione comparativa che raccolga e metta a confronto le offerte di tutte le imprese di assicurazione concernenti il contratto base r.c. auto in modo trasparente e nell’interesse esclusivo del consumatore, utilizzando tecniche di raccolta dati mediante il ricorso a fonti esterne.
Con lo schema di regolamento proposto si intende perseguire l’obiettivo della norma primaria dando al contempo attuazione alle disposizioni ministeriali sul modello elettronico e sul contratto base r.c. auto.
La consultazione terminerà il 16 aprile 2022.
L’autorità competente applica il presente regolamento per valutare la conformità di un ente ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni («metodo IRB») come segue:
  • ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB di cui all’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le disposizioni del presente regolamento;
  • ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente al piano di utilizzo sequenziale approvato di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica i capi 4, 5, 7 e 8 e qualsiasi altra parte del presente regolamento pertinente a tali richieste;
  • ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare a effettuare modifiche di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti a tali modifiche;
  • ai fini della valutazione delle modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni notificati conformemente all’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento pertinenti a tali modifiche;
  • ai fini del riesame periodico dell’uso del metodo IRB a norma dell’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti per tale riesame;
  • ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione per ritornare all’uso di metodi meno sofisticati conformemente all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento.
Questo avviso arriva nel contesto della crescente attività dei consumatori e dell’interesse per le criptovalute e la promozione aggressiva di tali risorse e prodotti correlati al pubblico, anche attraverso i social media.
Nel loro avvertimento, le ESA sottolineano che questi beni non sono adatti per la maggior parte dei consumatori al dettaglio come investimento o come mezzo di pagamento o scambio, in quanto consumatori:
  • affrontare la possibilità molto reale di perdere tutto il denaro investito se acquistano questi beni;
  • dovrebbe prestare attenzione ai rischi di pubblicità ingannevole, anche tramite i social media e gli influencer; e
  • dovrebbe prestare particolare attenzione ai rendimenti veloci o elevati promessi, specialmente quelli che sembrano troppo belli per essere veri.
Le ESA avvertono inoltre i consumatori che dovrebbero essere consapevoli della mancanza di ricorso o protezione a loro disposizione, poiché le criptovalute e i prodotti e servizi correlati in genere non rientrano nella protezione esistente ai sensi delle attuali norme dell’UE sui servizi finanziari.
In relazione all’attuale situazione in Ucraina, e al fine di garantire la corretta attuazione delle sanzioni in vigore, le AEV accolgono con favore il chiarimento da parte del Consiglio dell’Unione europea della portata delle misure restrittive nei confronti di entità e individui russi e bielorussi per quanto riguarda le criptovalute.