Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, il Decreto legislativo n. 190 del 5 novembre 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la Direttiva 2009/65/CE e la Direttiva 2014/59/UE.

Inoltre, Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2160 (Regolamento OBG)  per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e apporta modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti.

Il decreto disciplina altresì: il meccanismo di doppia rivalsa, la non aggredibilità delle obbligazioni garantite; la figura del “controllore dell’aggregato di copertura”; la vigilanza pubblica sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite, attribuendone i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione alla Banca d’Italia.

Il provvedimento entrerà in vigore il 15 dicembre 2021.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, il Decreto legislativo n. 193 del 5 novembre 2021 di attuazione:

  • della Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II) che modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE
  • del Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/877.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 1 dicembre 2021.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286 dell’1 dicembre 2021, il Decreto legislativo n. 201 del 5 novembre 2021 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della Direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (“Investment Firms Directive” – IFD), e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (“Investment Firms Regulation” – IFR), nonche’ modifiche al TUF e al TUB.

I due provvedimenti definiscono un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento.Quest’ultime sono suddivise in quattro categorie.

Il Regolamento 2019/2033 ha modificato la definizione di ente creditizio, che ora comprende, oltre alle banche, anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato.

Il provvedimento entrerà in vigore il 2 dicembre 2021.

L’ESMA ha  annunciato che inizierà a pubblicare informazioni sulle sedi di negoziazione con il più alto turnover di obbligazioni.

Queste informazioni sono necessarie ai CSD per applicare sanzioni pecuniarie ai sensi del regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR).

L’intenzione dell’Autorità è quella di pubblicare questi dati per la prima volta entro il 1° febbraio 2022 e li aggiornerà su base trimestrale. Ciò consentirà ai CSD di accedere a informazioni centralizzate e trasparenti per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le obbligazioni.

L’EBA ha pubblicato il campione di banche per il monitoraggio obbligatorio di Basilea III, che farà riferimento ai dati di dicembre 2021.

L’avvio dell’esercizio è previsto per la fine di gennaio 2022 e la pubblicazione dei risultati alla fine di settembre 2022.