Il documento di consultazione include le bozze di linee guida per un’ampia gamma di tematiche (segnalazione, qualità dei dati e accesso ai dati nell’ambito di EMIR Refit). L’ESMA ha anche pubblicato regole di convalida che chiariscono le dipendenze tra i campi di dati, nonché la loro applicabilità nei diversi casi d’uso.
In articolare, il documento di consultazione si concentra su:
- come dovrebbero essere costruite le segnalazioni e in quali circostanze dovrebbero essere effettuate le segnalazioni;
- logica di segnalazione, compreso l’uso di azioni e tipi di eventi;
- segnalazione in caso di delega nonché ai sensi delle disposizioni in materia di attribuzione della responsabilità di segnalazione;
- la popolazione di specifiche sezioni di campo; e
- la corretta popolazione di campi per diversi scenari di reporting e diversi prodotti.
Il progetto di linee guida chiarisce anche aspetti importanti delle procedure che devono essere attuate dagli enti segnalanti e dai repertori di dati sulle negoziazioni per migliorare la qualità dei dati e alcuni aspetti operativi relativi all’accesso ai dati.
PFOF è la pratica dei broker che ricevono pagamenti da terze parti per indirizzare il flusso degli ordini dei clienti a loro come sedi di esecuzione. PFOF causa un chiaro conflitto di interessi tra l’impresa e i suoi clienti, perché incentiva l’impresa a scegliere la terza parte che offre il pagamento più alto, piuttosto che il miglior risultato possibile per i suoi clienti durante l’esecuzione dei loro ordini.
L’ESMA è del parere che, nella maggior parte dei casi, è improbabile che la ricezione di PFOF da parte di terzi sia compatibile con la MiFID II. Inoltre, l’ESMA espone anche preoccupazioni specifiche relative a determinate pratiche da parte di broker a commissione zero.
L’ESMA suggerisce alle aziende di valutare attentamente se, ricevendo il PFOF, sono in grado di soddisfare i requisiti MiFID II, in particolare quelli sulla best execution, i conflitti di interesse, gli incentivi e la trasparenza dei costi. L’ESMA chiede inoltre alle autorità nazionali competenti di dare priorità a questo argomento nelle loro attività di vigilanza per il 2021 e l’inizio del 2022.
Le due consultazioni sono una risposta alla richiesta di consulenza tecnica della Commissione europea e fanno parte dell’attuazione del piano d’azione dell’Unione dei mercati dei capitali. Le consultazioni si chiudono l’8 settembre 2021.
Gli Orientamenti, pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione il 10 maggio 2021, forniscono raccomandazioni in merito all’identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione di attività e servizi a società erogatrici di servizi cloud, con riferimento particolare a:
- la valutazione del rischio e la due diligence da effettuare sui fornitori di servizi cloud;
- i requisiti di governance, vigilanza e controllo da mettere in atto per monitorare le prestazioni dei fornitori di servizi cloud, nonché le modalità di uscita da tali accordi di esternalizzazione senza interruzione delle proprie attività;
- i requisiti contrattuali fra le parti (imprese e fornitori di servizi cloud), ivi inclusi i rispettivi diritti e doveri;
- i requisiti di sicurezza informatica e le strategie di uscita dagli accordi di esternalizzazione;
- i requisiti da rispettare qualora il fornitore di servizi cloud per conto di un’impresa ricorra ad altri soggetti per l’esecuzione di determinate funzioni (o parti di esse) critiche o importanti (c.d. sub-esternalizzazione);
- le informazioni da notificare alle autorità competenti.
Gli Orientamenti saranno applicabili dal 31 luglio 2021 a tutti gli accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud stipulati o rinnovati da tale data. I suddetti soggetti avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per rivedere e modificare, ove necessario, gli accordi esistenti di esternalizzazione al fornitore di servizi cloud onde assicurare che tengano conto dei citati Orientamenti.
Nel corso della sua relazione ha sottolineato come in un contesto regolamentare e di mercato sempre più complesso, ulteriormente impattato dall’attuale scenario condizionato dagli effetti della pandemia da Covid-19, le BCC ambiscono ad assicurare quella capacità di servizio di cui le comunità di riferimento necessitano soprattutto in prospettiva della ripresa. La rapida evoluzione dell’offerta dei prodotti e servizi bancari indotta dalle innovazioni tecnologiche potrà riflettersi sulla gamma dei servizi di investimento offerti e sulle modalità di erogazione degli stessi alla clientela. L’appartenenza ad un gruppo consentirà, anche in questo ambito, vantaggi a livello di economie di scala e sinergie.