- MTA, MIV (Mercato degli investment vehicles) e MOT: integrazione della disciplina in tema di distribuzione sul mercato;
- MTA, MIV e MOT: disciplina del flottante con riferimento a (i) patrimonio destinato, (ii) fine tuning in materia di computo del flottante per azioni o quote di FIA laddove l’ammissione abbia ad oggetto più classi di quote o azioni di un FIA;
- MTA, MIV e MOT: quotazione di Spac (Special purpose acquisition company) che effettuano più acquisizioni di società;
- MTA, MIV e MOT: fine tuning alla disciplina degli emittenti ammessi presso il segmento Star;
- tutti i mercati: fine tuning alla disciplina della gestione errori; esclusione degli operatori sospesi.
Con questo provvedimento si apportano le modifiche al testo del paragrafo 3.1 della Sezione VI (“Servizi di pagamento”) delle Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, adottate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate.
L’intervento dà attuazione all’articolo 106 della direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2), nella parte in cui prevede che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web e su supporto cartaceo l’opuscolo della Commissione europea illustrativo dei diritti dei consumatori nell’ambito dei sistemi di pagamento nell’Unione Europea.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione dell’8 luglio 2021 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 aggiungendo il Norwegian Interbank Offered Rate e rimuovendo il London Interbank Offered Rate dall’elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari stabilito a norma del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.
Il Documento di consultazione esamina lo stato della transizione dall’EONIA e dal LIBOR, che cesseranno di esistere, e verso tassi alternativi privi di rischio, quali €STR, SONIA e SOFR, nel mercato dei derivati su tassi di interesse OTC.
L’obiettivo generale di questa consultazione è modificare l’ambito di applicazione sia del CO che del DTO per accompagnare la transizione del benchmark per i derivati OTC.
L’ESMA sta cercando il feedback delle parti interessate sulle modifiche proposte all’ambito di questi obblighi e utilizzerà l’input per valutare quali modifiche all’RTS dovrebbero essere introdotte per accompagnare la transizione dei benchmark.
L’ESMA prevede di presentare la relazione finale alla Commissione nell’autunno 2021.
Il documento di consultazione si concentra su questioni tecniche e affronta argomenti che non richiedono una modifica preventiva della MiFID II/MiFIR. La revisione include:
- fornire maggiore chiarezza sulle operazioni non-price forming e sulla segnalazione di tali operazioni, il che aiuterà a ottenere un quadro migliore della ripartizione effettiva tra negoziazione lit e over-the-counter (OTC);
- una ricalibrazione del regime per i derivati su merci garantendo requisiti di trasparenza più adeguati per questa classe di derivati;
- fornire ulteriore chiarezza sui campi di segnalazione per la trasparenza post-negoziazione e la comunicazione dei dati di riferimento con l’obiettivo generale di migliorare la qualità dei dati sulla trasparenza post-negoziazione;
- fornire chiarimenti sui requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i nuovi tipi di sistemi di negoziazione, ovvero frequent batch auctions e hybrid systems; e
- aumentare le soglie su larga scala pre e post-negoziazione per la negoziazione di Exchange Traded Funds (ETF) per raggiungere un livello più significativo di trasparenza nel mercato degli ETF.
La consultazione terminerà il 1 ottobre 2021.
Le violazioni riguardano:
- la concessione a determinati gestori patrimoniali dell’accesso a dati che non avevano diritto a ricevere;
- la configurazione del proprio sistema informatico in modo tale da alterare la sostanza di alcune informazioni segnalate a DDRL;
- l’omissione dell’accesso diretto e immediato ai dati rilevanti alle autorità di regolamentazione.