Consob ha ordinato l’oscuramento dei seguenti 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari:

– UAB Bensela (sito internet www.allfinancialtrading.com e relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com);

– Felicity Group LTD (sito internet https://unionstock.co);

– Lacari Group LTD (sito internet https://fxcapitalize.com)

– “HCM Group” (sito internet https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com);

– “Lead Secure LTD“(sito internet https://fxdirects.co);

– Leverit Panama SA/Sirio Compliance Trust(siti internet https://sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web)

L’ESMA ha pubblicato la sua relazione finale che fornisce consulenza tecnica alla Commissione europea sui contributi di vigilanza addebitati alle agenzie di rating del credito (CRA). La relazione si basa sui riscontri della recente consultazione pubblica e propone modifiche al calcolo e alla riscossione dei contributi di vigilanza previste dall’attuale Regolamento Delegato.

L’ESMA propone di addebitare:

  • una quota fissa di iscrizione di € 40.000;
  • un contributo di vigilanza annuale pari allo 0,5% del fatturato alle CRA con ricavi annui compresi tra € 4.000.000-15.000.000.

Le modifiche proposte garantiranno che l’ESMA soddisfi l’obbligo normativo di addebitare commissioni che coprano i suoi costi pur rimanendo proporzionati ai ricavi delle imprese vigilate. L’ESMA raccomanda inoltre una serie di modifiche per semplificare il processo di riscossione delle commissioni e per allineare l’approccio dell’ESMA ai suoi mandati di vigilanza. Questi includono l’obbligo di versare i contributi di vigilanza in un’unica rata nel primo trimestre dell’esercizio finanziario per garantire che l’ESMA disponga di fondi per la sua vigilanza continua.

La consulenza tecnica è stata inviata alla Commissione europea e confluirà nella prossima revisione del Regolamento Delegato.

Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo numero della collana “Note di stabilità finanziaria e vigilanza” con un approfondimento dal titolo “Le aree di riforma del framework regolamentare per i fondi comuni monetari (MMFs): il quadro d’insieme e le principali opzioni”.

La presente nota riassume le opzioni politiche esaminate a livello internazionale e dell’UE per riformare il quadro normativo per i fondi comuni monetari (FCM) e presenta alcune considerazioni preliminari.La nota discute prima le principali vulnerabilità degli FCM e le tensioni di liquidità sperimentate durante le turbolenze di mercato nel marzo 2020. Quindi fornisce una sintesi del lavoro internazionale in corso per affrontare le fragilità nel settore degli FCM e le relative proposte politiche.Infine, propone alcuni principi di alto livello che potrebbero guidare la discussione e la selezione di potenziali riforme politiche per affrontare le vulnerabilità nel settore dei FCM.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno 2021, il Provvedimento n. 237 del 12 maggio 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

Il regolamento disciplina da parte dell’Autorità l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”).

L’Autorità avvia il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente regolamento d’ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni pervenute.

Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’Autorità dà comunicazione del mancato avvio del procedimento.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno 2021, il Provvedimento n. 238 del 12 maggio 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il regolamento sostituisce ed abroga il regolamento adottato dall’Autorità il 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli illeciti posti in essere prima della sua entrata in vigore, per i quali non sono stati ancora trasmessi gli atti al Prefetto ai sensi dell’art. 9 del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato.