L’articolo 325-novosexagies, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6, lettera d) CRR prevede che un ente che, ai fini del calcolo del requisito di fondi propri, non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default.
I requisiti di tale metodologia interna devono essere coerenti con quelli applicati alle metodologie degli enti autorizzati a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default.
Tuttavia, vi possono essere casi in cui né l’utilizzo di fonti esterne di dati né quello dei modelli interni, a causa della mancanza di dati di input o dello sforzo sproporzionato che ciò richiederebbe, non risulti possibile nel rispetto delle disposizioni del CRR.
Il Regolamento delegato quindi definisce, da un lato, le condizioni per soddisfare gli stessi requisiti che si applicano agli enti autorizzati e, dall’altro, le deroghe autorizzate ai requisiti dell’articolo 325-novosexagies CRR.
Le modifiche proposte mirano principalmente ad aggiornare l’allegato che replica il modello di dati emesso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) su base annuale.
La consultazione termina il 1 settembre 2023.