Il nuovo Regolamento Consob da attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF.
Il Regolamento Ue stabilisce che, a partire dall’11 novembre 2023, solo i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati secondo la normativa europea saranno autorizzati a operare in Italia.
I fornitori autorizzati secondo la normativa nazionale, che possono prestare servizi alle imprese solo fino al 10 novembre 2023, sono invitati a presentare tempestivamente la loro istanza di autorizzazione per continuare a operare senza interruzioni dopo tale data, considerando anche i tempi necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione secondo la disciplina europea.
Consob esorta gli operatori a prestare attenzione alla completezza, chiarezza e coerenza delle informazioni contenute nell’istanza di autorizzazione da inviare all’Autorità di vigilanza.
Il nuovo Regolamento abroga il precedente Regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera Consob 26 giugno 2013 n. 18592.
Consob invita inoltre gli operatori a tener conto, nella predisposizione della loro domanda, di tutta la normativa rilevante, inclusi i Regolamenti delegati attuativi del Regolamento Ue 1503 del 2020, e a considerare gli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia pubblicati per la consultazione il 17 maggio 2023.
Consob invita gli operatori a considerare, nella preparazione della loro domanda, tutta la normativa pertinente, compresi i Regolamenti delegati che attuano il Regolamento (UE) 2020/1503, e a prendere in considerazione gli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia pubblicati per la consultazione il 17 maggio 2023.
Al fine di agevolare gli operatori nel presentare l’istanza di autorizzazione, la Commissione ha reso disponibile un file compilabile che sarà possibile utilizzare nella predisposizione della domanda.
Il file traduce in formato editabile il formulario allegato al Regolamento delegato (Ue) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 e contiene alcune

indicazioni di carattere operativo d’ausilio per la compilazione dello stesso.
Gli orientamenti forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in tema di definizione delle politiche e delle prassi di remunerazione degli intermediari nel contesto delle regole di condotta e degli obblighi in materia di conflitto di interessi previsti dalla MiFID II, richiamando, in particolare, l’attenzione sulla necessità di orientare le stesse secondo criteri in grado di assicurare il perseguimento del miglior interesse dei clienti.
Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi dell’ESMA attraverso gli Orientamenti dal 3 ottobre 2023.
Il rapporto riassume i risultati della revisione mirata effettuata nella seconda metà del 2022 su come le banche governano e gestiscono il rischio di credito di controparte (CCR). Evidenzia le buone pratiche osservate nel mercato e indica le aree in cui è necessario un miglioramento.
Il CCR è stato identificato come una priorità di vigilanza per il 2022-24, poiché le banche hanno sempre più offerto servizi di mercato dei capitali a controparti più rischiose, con leva finanziaria e meno trasparenti, in particolare istituzioni finanziarie non bancarie, incentivate dalla ricerca di rendimenti nell’allora basso tasso di interesse ambiente. La volatilità dei prezzi dell’energia e delle materie prime indotta dal conflitto in Ucraina ha spinto a concentrarsi maggiormente sulle esposizioni delle banche nei confronti dei servizi energetici e dei commercianti di materie prime.
Nel 2023 la Vigilanza bancaria della BCE ha svolto attività di follow-up off-site presso 23 banche attive in operazioni su derivati ​​e finanziamento tramite titoli con controparti non bancarie. In alcuni casi, la BCE ha svolto anche ispezioni in loco.
La revisione ha rilevato che, nonostante alcuni progressi nel modo in cui le banche misurano e gestiscono il rischio di controparte, c’è ancora margine di miglioramento in aree quali la due diligence della clientela, la definizione della propensione al rischio, i processi di gestione delle insolvenze e i quadri di stress test. Le aspettative delle autorità di vigilanza riguardano, tra le altre dimensioni, la capacità delle banche di ottenere informazioni da controparti non bancarie, sottoporre regolarmente a stress test le loro esposizioni al rischio di credito di controparte e valutare le vulnerabilità delle loro controparti in scenari di rischio di coda.
Le buone pratiche descritte nella relazione vanno oltre la mera conformità ai requisiti normativi e dovrebbero essere prese in considerazione quando le banche definiscono il loro approccio al CCR. Gli approcci al rischio di controparte adottati dalle banche dovrebbero essere proporzionati alla portata e alla complessità dell’attività e dei prodotti offerti, nonché alla natura delle controparti.
La consultazione terminerà il 14 luglio 2023.
Il cambiamento più significativo, rispetto alla raccolta dati del 2023, è l’introduzione del benchmarking delle metriche contabili (IFRS9) per i portafogli ad alto rischio di insolvenza (HDP).
Per il rischio di mercato, sono stati aggiunti nuovi modelli per la raccolta di informazioni aggiuntive, in particolare il Default Risk Charge (DRC) e il Residual Risk Add-On (RRAO).
Per il rischio di credito sono state apportate solo modifiche minori.
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