Sale a 898 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
I nuovi indicatori dell’UIF entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024. Dalla stessa data, non saranno più applicabili i precedenti indicatori e schemi di anomalia emessi dall’UIF e individuati all’articolo 7 del provvedimento.
Il rapporto rileva che, sebbene l’anno passato sia stato turbolento per i crypto-assets e la finanza decentralizzata, l’impatto sul sistema finanziario è stato limitato.
Il mercato delle criptovalute ha poche interconnessioni con il settore finanziario tradizionale e con l’economia reale e nessuna di queste è attualmente significativa.
Tuttavia, data la crescita esponenziale e l’elevata volatilità delle criptovalute, queste devono essere monitorate attentamente perché potrebbero comportare rischi sistemici.
Questi rischi potrebbero concretizzarsi se, ad esempio, l’interconnessione con il sistema finanziario tradizionale aumentasse nel tempo, se le nuove connessioni non venissero prontamente identificate o se innovazioni simili – come la tecnologia dei registri distribuiti (distributed ledger technology) – venissero ampiamente adottate anche nella finanza tradizionale.
Per comprendere meglio gli sviluppi dei cripto-asset e le loro potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria, il rapporto propone una serie di opzioni politiche.
In primo luogo, occorre migliorare la capacità dell’UE di monitorare i potenziali canali di contagio, sia relativamente ai canali tra il settore delle criptovalute e la finanza tradizionale, sia per i canali interni al settore delle criptovalute.
A tal fine, secondo l’ESRB è fondamentale promuovere requisiti standardizzati di segnalazione e divulgazione per:
  • le istituzioni del settore finanziario tradizionale, come le banche, che sono esposte alle criptovalute;
  • i fondi di investimento con esposizioni in criptovalute;
  • le entità come gli emittenti di stablecoin o i fornitori di servizi di portafoglio elettronico nel settore delle criptovalute.
In secondo luogo, il rapporto prende in considerazione le opzioni politiche per affrontare i rischi derivanti dai “conglomerati” di criptovalute, dalla leva finanziaria basata sulle criptovalute, dalle nuove sfide operative, dalla DeFi e dalle operazioni di staking e prestito di criptovalute.
L’ESMA ha rilasciato una dichiarazione pubblica per avvertire gli investitori dei rischi che sorgono quando le società di investimento offrono prodotti e/o servizi sia regolamentati che non regolamentati.

Gli investitori al dettaglio spesso fanno affidamento esclusivamente sulla reputazione di un’impresa di investimento, il che li rende suscettibili di trascurare i potenziali rischi dei prodotti e/o servizi non regolamentati offerti dalle imprese di investimento (“halo effect”). Ciò è particolarmente vero quando i prodotti non regolamentati hanno uno scopo simile agli strumenti finanziari regolamentati dalla MiFID II (investimento o hedge).
La dichiarazione dell’ESMA mira quindi a ricordare alle imprese i comportamenti che dovrebbero adottare in tali circostanze (ad esempio divulgazione, adeguata documentazione) per rendere gli investitori pienamente consapevoli dello status non regolamentato di questi prodotti e servizi e del fatto che potrebbero non beneficiare del protezioni regolamentari che si applicano agli investimenti in un prodotto regolamentato.
Inoltre, l’ESMA raccomanda alle imprese di investimento di prendere in considerazione l’impatto che le loro attività non regolamentate possono avere sull’attività commerciale dell’impresa nel suo complesso quando si tratta di sistemi e politiche di gestione del rischio.
Le principali proposte incluse nelle norme tecniche specificano le informazioni ESG che si applicherebbero alle cartolarizzazioni STS in cui le esposizioni sottostanti sono prestiti residenziali, prestiti auto e leasing.
Questi standard tecnici mirano a garantire la coerenza con quelli sviluppati nell’ambito del Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) che distinguono tra la pubblicazione delle informazioni disponibili sugli indicatori obbligatori (ad esempio, l’efficienza energetica) e su indicatori aggiuntivi (ad esempio, le emissioni).
Le modifiche proposte riflettono l’esito di un esercizio di monitoraggio sull’adeguatezza delle mappature esistenti, segnatamente quelle relative all’assegnazione delle classi di qualità del credito (CQS) per quattro ECAI e l’introduzione di nuove scale di rating del credito per sette ECAI, nonché la revoca della registrazione di una ECAI.
La consultazione terminerà il 26 giugno 2023.