Consob e Banca d’Italia hanno comunicato di conformarsi agli “Orientamenti sugli scenari dei piani di risanamento delle CCP (articolo 9, paragrafo 12, del CCPRRR)” e agli “Orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento delle CCP (articolo 9, paragrafo 5, del CCPRRR)” emanati dall’ESMA, integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti, pubblicati sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’Unione lo scorso 24 marzo, mirano a specificare rispettivamente la gamma di scenari e l’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi che devono essere presi in considerazione dalle CCP quando redigono e tengono aggiornati i piani di risanamento, così come dalle autorità competenti in sede di valutazione degli stessi piani.
La guida ha lo scopo di chiarire le prassi di vigilanza per la valutazione delle richieste di acquisizione e gli incrementi di partecipazioni qualificate nelle banche, rendendole più prevedibili. Inoltre la guida vuole supportare i richiedenti nelle acquisizioni di partecipazioni qualificate in una banca, tipicamente innescate da progetti di fusione e acquisizione.
In particolare, la guida chiarisce l’approccio di vigilanza adottato dalle Autorità nazionali di vigilanza e dalla BCE nella valutazione delle procedure relative alle partecipazioni qualificate, precisando:
  • le modalità con cui vengono applicati i criteri di valutazione,
  • i soggetti che ricadono nel perimetro della valutazione,
  • indicazioni ulteriori su alcuni documenti chiave richiesti ai fini della valutazione.
Inoltre, la guida fornisce indicazioni su strutture di acquisizione complesse, sul principio di proporzionalità e su specifici aspetti procedurali.
Gli RTS specificheranno le modalità di applicazione dei nuovi requisiti del regolamento ELTIF rivisto, in particolare per quanto riguarda la politica di rimborso e il meccanismo di matching.
Nel documento di consultazione l’ESMA chiede il parere delle parti interessate su:
  • le circostanze in cui la vita di un fondo europeo di investimento a lungo termine (“ELTIF”) è considerata compatibile con i cicli di vita di ciascuna delle singole attività, nonché le diverse caratteristiche della politica di rimborso dell’ELTIF;
  • le circostanze per l’utilizzo del meccanismo di matching, ossia la possibilità di abbinare totalmente o parzialmente (prima della fine della vita dell’ELTIF) le richieste di trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF da parte degli investitori uscenti dell’ELTIF con le richieste di trasferimento dei potenziali investitori;
  • la comunicazione dei costi.
La consultazione terminerà il 24 agosto 2023.