Il presente regolamento modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) del Regolamento delegato (UE) 2017/588, relative alla data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei tick di negoziazione.
Le modifiche riguardano la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei tick di negoziazione.
Gli Orientamenti danno attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (“Regolamento crowdfunding”) e successivi regolamenti delegati, attuati a livello nazionale attraverso dal D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del TUF.
Il Regolamento crowdfunding istituisce la nuova categoria dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, intermediari vigilati che devono ottenere apposita autorizzazione per svolgere tale attività.
Lo stesso obbligo di autorizzazione si impone anche agli altri intermediari (come banche, imprese di investimento, istituti di pagamento e di moneta elettronica, e intermediari finanziari 106 TUB), oltre alle loro attività tipiche, intendono gestire direttamente una piattaforma di crowdfunding.
Per quanto riguarda la disciplina sul governo societario e il controllo interno, nonché la valutazione dell’idoneità degli esponenti (responsabili della gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding) e la due diligence sui titolari dei progetti (che raccolgono fondi tramite una piattaforma di crowdfunding), il Regolamento crowdfunding principalmente stabilisce principi generali.
In questo contesto, gli Orientamenti delineano le aspettative della Banca d’Italia riguardo al modo in cui tali soggetti dovrebbero conformarsi alle disposizioni in materia di governo societario, controlli interni, valutazione dell’idoneità dei responsabili e valutazione dei progetti.
Gli Orientamenti vanno letti secondo criteri di proporzionalità e tenendo conto della dimensione e complessità operativa dei singoli fornitori di servizi di crowdfunding.
Gli Orientamenti non sono vincolanti. Tuttavia, laddove i fornitori adottino misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti, è previsto che lo comunichino alla Banca d’Italia al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione e, successivamente, durante la comunicazione periodica all’autorità di vigilanza, tramite l’invio della relazione sulla struttura organizzativa.
La consultazione terminerà il 16 giugno 2023.
Questa iniziativa è stata motivata da uno dei risultati dell’azione comune di vigilanza ESMA 2021 sui costi e le commissioni, che ha evidenziato pratiche di mercato divergenti in merito a ciò che l’industria ha indicato come costi “dovuti” o “indebiti” nei fondi.
A parte la grande rilevanza della questione per la tutela degli investitori, l’ESMA ritiene che la mancanza di convergenza della vigilanza su questo tema lasci spazio all’arbitraggio normativo e rischi di ostacolare la concorrenza nel mercato dell’UE. Inoltre, può portare a livelli diversi di protezione degli investitori a seconda del luogo in cui un fondo o un gestore di fondi è domiciliato.
La proposta dell’ESMA è di basarsi sulle aspettative di vigilanza contenute nel documento di aggiornamento sulla vigilanza dei costi per il 2020 e di tradurre tali aspettative in requisiti giuridici più chiari. Ciò consentirebbe alle autorità nazionali garanti della concorrenza di sfruttare gli sforzi di vigilanza già compiuti per garantire un livello ancora più elevato di protezione degli investitori, grazie al rafforzamento del vincolo giuridico previsto dai quadri normativi degli UCITS e della AIFMD.